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10.2009.561

Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009

Ticino · 2010-06-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall'art. 217 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.    Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2 .    Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.    Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009; indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentita                               la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

E. 2 .    Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.561

DA 3807/2009

Bellinzona

10 giugno 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1, divorziato

(difensore, DI 1,)

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________1998), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________2005, così da essere in arretrato per complessivi fr.14'589.90 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.01.2005 – 31.08.2009;

fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall'art. 217 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.    Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;

indetto                               il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2 .    Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale