Sachverhalt
avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall'art. 217 CP;
perseguito con decreto daccusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente, linterprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale chiede la conferma del decreto daccusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2 . Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009; indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentita la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
E. 2 . Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.561
DA 3807/2009
Bellinzona
10 giugno 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1, divorziato
(difensore, DI 1,)
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________1998), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________2005, così da essere in arretrato per complessivi fr.14'589.90 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.01.2005 31.08.2009;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall'art. 217 CP;
perseguito con decreto daccusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente, linterprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale chiede la conferma del decreto daccusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2 . Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale