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10.2009.560

INCUSSO TIMORE ALLUDENDO AD UN'ARMA

Ticino · 2010-01-22 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1604/2008 del 29 ottobre 2009 e condannato:

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.- (ottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’istanza 16 settembre 2009 per un nuovo giudizio;

proceduto                          ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4 CPP;

indetto                               il dibattimento il 22 gennaio 2010, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

richiamato                         l’art. 277 cpv. 5 CPP;

dichiara

avverteil condannato del diritto di presentare contro la dichiarazione di contumacia, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento.

Intimazione a:

ACCU 1, __________

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                    50.00            tassa di giustizia

fr.                    50.00            spese giudiziarie

fr.100.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.560

DA 1604/2008

Bellinzona

22 gennaio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Prisca Renella per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di        minaccia,

per avere, il 2.10.2006, a __________, telefonando a __________ e riferendogli “..con il signor __________, visto che so chi è, dove abita e come arrivare a casa sua, la cosa la metto a posto io, ma alla mia maniera, e la sua pistola di merda gliela caccio su per il culo...” con il chiaro intento che lo stesso avesse a riferirlo __________, cosa effettivamente avvenuta, usato grave minaccia e incusso spavento a __________;

reato previsto dall'art. 180 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1604/2008 di data 29 ottobre 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 800..- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) anni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

richiamata                         la sentenza 7 aprile 2009 del giudice Giovanni Celio, resa in contumacia su opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 ottobre 2008, mediante la quale ACCU 1 è stato dichiarato autore colpevole di minaccia (art. 180 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1604/2008 del 29 ottobre 2009 e condannato:

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.- (ottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’istanza 16 settembre 2009 per un nuovo giudizio;

proceduto                          ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4 CPP;

indetto                               il dibattimento il 22 gennaio 2010, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

richiamato                         l’art. 277 cpv. 5 CPP;

dichiara

avverteil condannato del diritto di presentare contro la dichiarazione di contumacia, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento.

Intimazione a:

ACCU 1, __________

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                    50.00            tassa di giustizia

fr.                    50.00            spese giudiziarie

fr.100.00totale