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10.2009.538

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per aver coltivato, venduto, regalato e offerto canapa

Ticino · 2010-05-19 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.538

DA 3652/2009

Bellinzona

19 maggio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

DI 1)

prevenuto colpevole di    1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato:

1.1.  a Semione nel periodo agosto 2006/28 febbraio 2007, senza essere autorizzato, coltivato complessivamente 145 piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto pari, al minimo, a 2175 grammi di fiori secchi di canapa;

1.2.  a Biasca ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007, venduto/regalato/offerto a tali __________, __________ e a __________ __________ ed altre persone rimaste sconosciute, un quantitativo complessivo di, al minimo, grammi 350 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 3'000.-;

2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere, a Semione ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/febbraio 2007, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato canapa proveniente dalle coltivazioni di cui sub. 1.1. del presente decreto d’accusa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3652/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.- (tremilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 110.- (centodieci) da dedurre il carcere preventivo sofferto di 5 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 800.- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni5(otto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'000.- (tremila) a titolo di illecito profitto (art. 71 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 19 maggio 2010, al quale sono comparsi il difensore e il Sostituto Procuratore pubblico;

rilevato                              che l’accusato è stato autorizzato a non comparire;

data                                  lettura del decreto d'accusa, sentito un teste;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, fatta eccezione per la contravvenzione che è prescritta;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dalla contravvenzione per intervenuta prescrizione e una riduzione sostanziale della pena pecuniaria sospesa e della multa, in funzione della necessità di riformulazione verso il basso dei quantitativi riportati nel decreto di accusa sulla base di quanto ammesso dall’imputato nel verbale del 1 dicembre 2008 davanti al magistrato e da quanto risultato dall’odierna testimonianza; chiede pure la verifica dell’importo delle spese giudiziarie, non si oppone alla confisca e postula infine che l’importo da devolvere allo Stato sia di al massimo fr. 600.-;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  infrazione alla LF sugli stupefacenti

1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se e per quale importo deve essere condannato al risarcimento dell’illecito profitto.

4.  Se deve essere ordinata la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 71, 106, 109 CP; 19 cifra 1, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                       ACCU 1

dall’imputazione di contravvenzione ripetuta alla LF sugli stupefacenti.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere senza essere autorizzato:

1.1.a Semione nel periodo agosto 2006/28 febbraio 2007 coltivato complessivamente 75 piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto pari, al minimo, a 700 grammi di fiori secchi di canapa;

1.2.a Biasca ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007, venduto e regalato a __________ e regalato a altre persone rimaste sconosciute un quantitativo complessivo di al minimo grammi 60 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 600.-.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2'200.- (duemiladuecento), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 5 (cinque);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'320.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condannaACCU 1 a devolvere allo Stato l’illecito profitto di fr. 600.- (seicento).

ordinaalla crescita in giudicato di questa sentenza la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

fr.                       500.-          multa

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                     1'100.-          spese giudiziarie

fr.                       600.-          risarcimento dell’illecito profitto

fr.                         20.-          testi

fr.                    2'420.-totale