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10.2009.536

Senza essere autorizzato personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi

Ticino · 2010-07-20 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

3.Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2010?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

ordinala confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS);

comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta;

fr.                  200.00            multa

fr.                  150.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.500.00totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2010?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di: contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto 2009; condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--; ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS); comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia; avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona, Polizia scientifica, Giubiasco, Sezione della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta; fr.                  200.00            multa fr.                  150.00            tassa di giustizia fr.                  150.00            spese giudiziarie fr. 500.00 totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.536

DA 3705/2009

Bellinzona

20 luglio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo agosto 2007 sino al 19 maggio 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3705/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  Ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 cpv. 2 CPS).

4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 luglio 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

3.Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2010?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

ordinala confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS);

comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta;

fr.                  200.00            multa

fr.                  150.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.500.00totale