Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.535
DA 3648/2009
Bellinzona
2 settembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ricettazione,
per avere, a __________ il 17 aprile 2009, detenuto un telefono cellulare IPhone marca Apple del valore di fr. 1040.-- circa che sapeva o doveva presumere essere provento di furto e che è risultato essere stato rubato a Locarno il 13/14 ottobre 2008.
Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 160 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 31 agosto 2009 n. 3648/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 210.--, corrispondente a 7 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 11 settembre 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento, in quanto il prezzo di acquisto non era a tal punto basso da dover indurre il suo assistito a pensare che il telefono fosse provento di reato;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ricettazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 160 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ricettazione, art. 160 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3648/2009 del 31 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale