opencaselaw.ch

10.2009.535

Detenere un cellulare sapendo o dovendo presumere che fosse provento di furto

Ticino · 2010-09-02 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.535

DA 3648/2009

Bellinzona

2 settembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ricettazione,

per avere, a __________ il 17 aprile 2009, detenuto un telefono cellulare IPhone marca Apple del valore di fr. 1’040.-- circa che sapeva o doveva presumere essere provento di furto e che è risultato essere stato rubato a Locarno il 13/14 ottobre 2008.

Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 160 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3648/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 210.--, corrispondente a 7 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 settembre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 2 settembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento, in quanto il prezzo di acquisto non era a tal punto basso da dover indurre il suo assistito a pensare che il telefono fosse provento di reato;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di ricettazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 160 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ricettazione, art. 160 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3648/2009 del 31 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale