Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.534
3707/2009
Bellinzona
10 settembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento di dati,
per avere, a __________, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dellCIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 144bis cifra 1 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 24 agosto 2009 n. 3707/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1950.-- (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile, CIVI 1, associazione internazionale della cultura, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 10 settembre 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa;
prospettata preliminarmente allaccusato la seguente precisazione del decreto di accusa:
per avere, a __________ o in altre località imprecisate in Svizzera o in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dellCIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
preso atto delleccezione di incompetenza territoriale delle autorità di perseguimento penale svizzere nonché lassenza di querela, presupposto imprescindibile del procedimento, sollevata dalla difesa;
rinviata la decisione sulle questioni preliminari nellambito della decisione di merito e accolta la richiesta della difesa di procedere anche allaudizione testimoniale della madre dellaccusato;
proceduto allinterrogatorio dellaccusato e allaudizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito in quanto la querela è stata sporta dal signor __________ personalmente e non dalla CIVI 1. Inoltre vi è unincompetenza territoriale a perseguire limputato in quanto egli ha sicuramente agito dallItalia e il risultato, cioè la cancellazione dal server dei dati, si è verificato pure in Italia o quantomeno allestero, non avendo la __________ (società provider del server) sedi o server in Svizzera. Da un punto di vista materiale inoltre il proscioglimento si impone poiché il prevenuto si è limitato a trasferire i dati dal server al suo hard disk e non ha quindi effettuato nessuna delle azioni esaustivamente elencate allart. 144 bis CPS. In via subordinata egli ha chiesto lesenzione da ogni pena dellaccusato, in applicazione dellart. 172ter CPS, dellart. 52 e dellart. 53 CPS;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di danneggiamento di dati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione, se del caso con la modifica prospettata al dibattimento?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 144bis cifra 1 cpv. 1, 172ter CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento di dati, art. 144 bis cifra 1 cpv. 1 CPS,
per avere, da una località imprecisata in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi del proprio personal computer, oscurato il sito internet dellCIVI 1 __________, rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 910.-- (novecentodieci);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 550.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
prende attoche nel decreto daccusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 testi
fr.950.00totale