opencaselaw.ch

10.2009.523

Intezionalmente danneggiare con un calcio la porta d'entrata di un appartamento e trascinarvi per un braccio una persona all'esterno; usufruire dei trasporti pubblici sprovvisto del necessario titolo di trasporto

Ticino · 2010-03-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.523

DA 3570/2009

Bellinzona

11 marzo 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Prisca Renella in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.   danneggiamento

per avere, a Minusio il __________ 2008, intenzionalmente danneggiato con un calcio la porta dell’entrata dell’appartamento locato da CIVI 1 (danno quantificato dalla parte civile in fr. 510.00);

2.   vie di fatto

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 prendendolo per un braccio e trascinandolo all’esterno dell’appartamento;

3.contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico ripetuta

per avere, ripetutamente, usufruito dei trasporti pubblici privo del necessario titolo di trasporto e meglio:

-il __________ 2008 sulla tratta Gordola-Locarno,

-il __________ 2008 sulla tratta Locarno-Gordola;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli att. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CP e 51 LTP;

perseguito                          con decreto d’accusa del 18 agosto 2009 n. 3570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 360.- (trecentosessanta), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.    Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(cinque).

3.    Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 300.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPP).

4.    Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, viene rinviata al competente foro civile.

5.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

6.    Non revoca la sospensione condizionale alla pena di 12 mesi di detenzione inflitta __________ 2003, ma l’ammonisce formalmente.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 settembre 2009 dalla parte civile CIVI 1 (limitata quindi alle imputazioni n. 1 e 2);

indetto                               il dibattimento 11 marzo 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 febbraio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  danneggiamento

1.2.  vie di fatto

per i fatti descritti nelle imputazioni 1 e 2 del decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106, 126, 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nelle imputazioni

n. 1 e 2 del decreto di accusa n. 3570/2009 del 18 agosto 2009.

dà attoche contro la dichiarazione di colpevolezza per contravvenzione alla LF sul trasposto pubblico non è stata fatta opposizione.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 360.- (trecentosessanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà attoche il risarcimento di fr. 300.- alla parte civile CIVI 2 e la non revoca della sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflitta __________ 2003 sono definitivi.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  300.00            multa

fr.                  100.00            tassa di giustizia

fr.                    50.00            spese giudiziarie

fr.450.00totale