Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.517/518
DA 3234/2009
DA 3235/2009
Bellinzona
23 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
prevenuti colpevoli
perseguito con decreto daccusa del 27 luglio 2009 n. 3234/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 80.- (ottanta), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 70 (settanta) giorni.
2.Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
ACCU 1di 1. minaccia
per avere, a __________ il 23.2.2009, incusso timore a CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 2, minacciando di andare a prenderle a casa e spaccare loro la faccia;
2. ingiuria
per avere, a __________ il 23.2.2009, offeso lonore di CIVI 1, apostrofandola con diversi epiteti ingiuriosi, fra cui quello di troia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt.180 cpv. 1 e 177 cpv 1 CP;
perseguita con decreto daccusa del 27 luglio 2009 n. 3235/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquoteda fr. 40.- (quaranta), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
2.Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 18 agosto 2009 dagli accusati;
indetto il dibattimento 23 marzo 2010, al quale gli accusati, regolarmente citati tramite raccomandate del 28 gennaio 2010, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto di accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti di accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 2 è autore colpevole di ripetute lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
2.1. minaccia
2.2. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 123, 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 2ACCU 2
autore colpevole di ripetute lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3234/2009 del 27 luglio 2009.
dichiaraACCU 1,
autrice colpevole di minaccia e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3235/2009 del 27 luglio 2009.
condanna ACCU 2 ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento);
1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);
1.1. laccusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunicache le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
dà attoche nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). I condannati possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avvertei condannati della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 5'600.- pena pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 130.- spese giudiziarie
fr. 20.- teste
fr. 5'950.-totale
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'200.- pena pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 130.- spese giudiziarie
fr. 20.- teste
fr. 1'550.-totale