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10.2009.517

Ripetute lesioni semplici per aver colpito al volto due persone, ingiuria e minaccia per aver incusso timore di andare a prenderle a casa e spaccare loro la faccia

Ticino · 2010-03-23 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.517/518

DA 3234/2009

DA 3235/2009

Bellinzona

23 marzo 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

ACCU 2

prevenuti colpevoli

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3234/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 80.- (ottanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 70 (settanta) giorni.

2.Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

ACCU 1di                    1.  minaccia

per avere, a __________ il 23.2.2009, incusso timore a CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 2, minacciando di andare a prenderle a casa e spaccare loro la faccia;

2.     ingiuria

per avere, a __________ il 23.2.2009, offeso l’onore di CIVI 1, apostrofandola con diversi epiteti ingiuriosi, fra cui quello di “troia”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt.180 cpv. 1 e 177 cpv 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3235/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquoteda fr. 40.- (quaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

2.Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente in data 18 agosto 2009 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 23 marzo 2010, al quale gli accusati, regolarmente citati tramite raccomandate del 28 gennaio 2010, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto di accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura dei decreti di accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 2 è autore colpevole di ripetute lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

2.1.  minaccia

2.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.  Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 123, 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 2ACCU 2

autore colpevole di ripetute lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3234/2009 del 27 luglio 2009.

dichiaraACCU 1,

autrice colpevole di minaccia e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3235/2009 del 27 luglio 2009.

condanna                         ACCU 2 ACCU 2

1.  alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento);

1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

condanna                         ACCU 1,

1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);

1.1.  l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunicache le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà attoche nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). I condannati possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avvertei condannati della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 2

fr.                     5'600.-          pena pecuniaria

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       130.-          spese giudiziarie

fr.                         20.-          teste

fr.                    5'950.-totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                     1'200.-          pena pecuniaria

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       130.-          spese giudiziarie

fr.                         20.-          teste

fr.                    1'550.-totale