Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;
perseguito con decreto daccusa del 11 agosto 2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione di domicilio
1.2. diffamazione
1.3. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglieACCU 1ACCU 1
dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell11 agosto 2009.
caricatasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 700.-totale
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 CP).
E. 3 Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione di domicilio
1.2. diffamazione
1.3. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP;
E. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglieACCU 1ACCU 1
dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell11 agosto 2009.
caricatasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 700.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.508
DA 3555/2009
Bellinzona
16 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. violazione di domicilio ripetuta
per essersi, a __________ il 16 luglio 2005 (ore 07.30), il 26 agosto 2005 (ore 07.30) e il 05 agosto 2006, indebitamente e contro la volontà dellavente diritto, introdotto nellarea del cantiere affittato dal __________ a CIVI 1;
2. diffamazione
per avere, ad __________ nel corso del mese di maggio 2007, mediante scritto intitolato ____________________, comunicando con dei terzi, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1 tacciandolo di aver abbattuto abusivamente degli alberi sottraendo il legname ottenuto;
3. ingiuria
per avere, ad __________ il 04 novembre 2005, mediante scritto, offeso lonore di CIVI 1 tacciandolo di disonesto e bugiardo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;
perseguito con decreto daccusa del 11 agosto 2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione di domicilio
1.2. diffamazione
1.3. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglieACCU 1ACCU 1
dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell11 agosto 2009.
caricatasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 700.-totale