opencaselaw.ch

10.2009.508

Introduzione in area non autorizzata, rendere sospetta terze persone, offesa

Ticino · 2010-03-16 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 agosto 2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)  anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore di parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  violazione di domicilio

1.2.  diffamazione

1.3.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173, 177, 178, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglieACCU 1ACCU 1

dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                      500.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                      700.-totale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 CP).

E. 3 Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore di parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  violazione di domicilio

1.2.  diffamazione

1.3.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173, 177, 178, 186 CP;

E. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglieACCU 1ACCU 1

dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                      500.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                      700.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.508

DA 3555/2009

Bellinzona

16 marzo 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di

1.    violazione di domicilio ripetuta

per essersi, a __________ il 16 luglio 2005 (ore 07.30), il 26 agosto 2005 (ore 07.30) e il 05 agosto 2006, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto nell’area del cantiere affittato dal __________ a CIVI 1;

2.    diffamazione

per avere, ad __________ nel corso del mese di maggio 2007, mediante scritto intitolato “____________________”, comunicando con dei terzi, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1 tacciandolo di aver abbattuto abusivamente degli alberi sottraendo il legname ottenuto;

3.    ingiuria

per avere, ad __________ il 04 novembre 2005, mediante scritto, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “disonesto e bugiardo”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 agosto 2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)  anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore di parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  violazione di domicilio

1.2.  diffamazione

1.3.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173, 177, 178, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglieACCU 1ACCU 1

dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                      500.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                      700.-totale