Sachverhalt
avvenuti a __________ il 17.04.2009;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2.elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 19.04.2009;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto daccusa n. 3363/2009 di data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi allaccertamento dellincapacità alla guida;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ha agito per limputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
condanna ACCU 1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la
determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti
avvenuti a __________ il 19.04.2009;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. 3363/2009 di
data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di
mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici)
(art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
(trecento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore
pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della
scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento dell’incapacità alla guida;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. guida in stato di
inattitudine
1.2. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie
ACCU 1
dall’imputazione di guida in
stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009
del 10 agosto 2009.
dichiara
ACCU 1
autore colpevole di elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 3'000.- (tremila); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- alla multa di fr. 800.- (ottocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-. caricaallo Stato tasse e spese rimanenti. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, (1554), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.800.00multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 300.00 spese giudiziarie fr.1'300.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.494
DA 3363/2009
Bellinzona
27 aprile 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
fatti avvenuti a __________ il 17.04.2009;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
2.elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 19.04.2009;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto daccusa n. 3363/2009 di data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi allaccertamento dellincapacità alla guida;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ha agito per limputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 3'000.- (tremila);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
caricaallo Stato tasse e spese rimanenti.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino, (1554),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.800.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.1'300.00totale