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10.2009.494

Opporsi alla prova del sangue per guida in stato di inattitudine

Ticino · 2010-04-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il 17.04.2009;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2.elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 19.04.2009;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3363/2009 di data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.   Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 aprile 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’incapacità alla guida;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.

3.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la

determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento

sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti

avvenuti a __________ il 19.04.2009;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3363/2009 di

data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.   Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di

mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici)

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.   Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento);

vista                                  l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 aprile 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore

pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della

scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi

all’accertamento dell’incapacità alla guida;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1.  guida in stato di

inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.     Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.

3.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91

cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie

ACCU 1

dall’imputazione di guida in

stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009

del 10 agosto 2009.

dichiara

ACCU 1

autore colpevole di elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 3'000.- (tremila); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. alla multa di fr. 800.- (ottocento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-. caricaallo Stato tasse e spese rimanenti. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, (1554), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.800.00multa fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       300.00       spese giudiziarie fr.1'300.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.494

DA 3363/2009

Bellinzona

27 aprile 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine

fatti avvenuti a __________ il 17.04.2009;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

2.elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 19.04.2009;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3363/2009 di data 10 agosto 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.   Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 agosto 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 aprile 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento della scemata imputabilità per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’incapacità alla guida;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Se ha agito per l’imputazione 1.2 in stato di scemata imputabilità.

3.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3363/2009 del 10 agosto 2009.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 3'000.- (tremila);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

caricaallo Stato tasse e spese rimanenti.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino, (1554),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.1'300.00totale