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10.2009.479

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.76 - max. 2.06 gr/oo) - recidivo

Ticino · 2010-05-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6’300.-- (seimilatrecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
  2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2009.479

DA 3274/2009

Bellinzona

20 maggio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 - max. 2.06 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 (alcolemia: min. 1.39 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 2.10 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 agosto 2009 n. 3274/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.--cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9’000.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 1’500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 maggio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta né i fatti né l’ammontare del numero delle aliquote proposte dall’accusa. Chiede per contro, tenuto conto delle particolarità del caso e della difficile situazione economica, che l’ammontare delle aliquote e della multa venga ridotto sensibilmente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3274/2009 del 3 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6’300.-- (seimilatrecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico diACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.1300.00totale