Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6300.-- (seimilatrecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
- alla multa di fr. 800.-- (ottocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.479
DA 3274/2009
Bellinzona
20 maggio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto lautovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 - max. 2.06 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 (alcolemia: min. 1.39 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 2.10 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2009;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 3 agosto 2009 n. 3274/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.--cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9000.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1500.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 19 agosto 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 20 maggio 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed il difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta né i fatti né lammontare del numero delle aliquote proposte dallaccusa. Chiede per contro, tenuto conto delle particolarità del caso e della difficile situazione economica, che lammontare delle aliquote e della multa venga ridotto sensibilmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3274/2009 del 3 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6300.-- (seimilatrecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico diACCU 1
fr.800.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.1300.00totale