Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3304/2009 del 3 agosto 2009;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla multa di fr. 200.-- (duecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--; comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.468
DA 3304/2009
Bellinzona
4 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1inassistenza,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, dallestate 2006 al 27 maggio 2009 nel __________, acquistato da occasionali spacciatori almeno 30 buste-dosi di eroina destinata al suo consumo personale;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto daccusa del 3 agosto 2009 n. 3304/2009 del AINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni2(art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2010, al quale
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto, malgrado non abbia acquistato né consumato eroina, è stato costretto dagli agenti di polizia a firmare il verbale di interrogatorio;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3304/2009 del 3 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale