Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.466
DA 3240/2009
Bellinzona
11 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ubriachezza molesta,
per avere, a __________, il 7 giugno 2009, verso le ore 03.45, in stato dubriachezza sulla pubblica via, disturbato la pubblica quiete con atti e clamori tali da provocare lintervento della Polizia;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dallart. 7 LOP, richiamato lart. 106 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 24 luglio 2009 n. 3240/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr.100.-- (cento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 11 agosto 2009 dallaccusata;
indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusata, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritenuto che non sussistono prove del fatto che la sua cliente abbia disturbato la quiete pubblica;
sentita da ultimo laccusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di ubriachezza molesta per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106 CPS; 7 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
ubriachezza molesta, art. 7 LOP,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3240/2009 del 24 luglio 2009;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.300.00totale