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10.2009.46

Prendere a calci una persona e trascinarla per i piedi procurandole ferite lacero contuse

Ticino · 2009-10-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

addebitatigli nel decreto d’accusa non siano assolutamente dimostrati. Anzi, dalle deposizioni dei testi emerge addirittura che non vi sia stato alcun contatto fisico degno di nota. Inoltre i certificati medici sono troppo generici e poco chiarificatori;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 98/2009 del 19 gennaio 2009;

caricala tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       550.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.46

DA 98/2009

Bellinzona

13 ottobre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Jyothish Kochalummootil in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, il 30 maggio 2008, a __________ dopo aver fatto cadere a terra LESA 1 colpendolo con calci e trascinandolo per i piedi così da causargli ferite lacero contuse al gomito destro ed ematomi alla coscia destra (e meglio come al certificato medico 30 maggio 2008 dell’Ospedale regionale di __________), intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 98/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 500.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito illustrando nel dettaglio come i fatti addebitatigli nel decreto d’accusa non siano assolutamente dimostrati. Anzi, dalle deposizioni dei testi emerge addirittura che non vi sia stato alcun contatto fisico degno di nota. Inoltre i certificati medici sono troppo generici e poco chiarificatori;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 98/2009 del 19 gennaio 2009;

caricala tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 700.--, allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       550.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale