Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
E. 5 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 29 luglio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data 4 maggio 2010, alla quale laccusato, benché regolarmente citato con raccomandata 11 febbraio 2010, non è comparso;
il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
lavv. PR 1,, patrocinatore della parte civile CIVI 1 ha comunicato con fax 4 maggio 2010 di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto daccusa e chiedendo che venisse riconosciuta la pretesa di fr. 1'000. per torto morale e fr. 1'346.60 per onorario e spese legali;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di diffamazione ripetuta per avere ad __________ il __________ 2008 nel corso dellassemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dellassemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di bracconiereriferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1. e 3., negativamente al quesito postosub4., come segue agli altri quesiti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuta diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2009 del 27 luglio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 500.-- (cinquecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100. per complessivi fr. 250. (duecentocinquanta);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
dà attoche la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.443
DA 3248/2009
Bellinzona
4 maggio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di diffamazione ripetuta
per avere, ad __________ il 15 novembre 2008 nel corso dellassemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dellassemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di bracconiereriferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 173 CP; richiamato lart. 42 CP;
perseguito con decreto daccusa del 27 luglio 2009 n. 3248/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 330.- (trecentotrenta) - (art. 34 e seg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr.300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1,, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 29 luglio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data 4 maggio 2010, alla quale laccusato, benché regolarmente citato con raccomandata 11 febbraio 2010, non è comparso;
il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
lavv. PR 1,, patrocinatore della parte civile CIVI 1 ha comunicato con fax 4 maggio 2010 di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto daccusa e chiedendo che venisse riconosciuta la pretesa di fr. 1'000. per torto morale e fr. 1'346.60 per onorario e spese legali;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di diffamazione ripetuta per avere ad __________ il __________ 2008 nel corso dellassemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dellassemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di bracconiereriferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1. e 3., negativamente al quesito postosub4., come segue agli altri quesiti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuta diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2009 del 27 luglio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 500.-- (cinquecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100. per complessivi fr. 250. (duecentocinquanta);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
dà attoche la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.--totale