opencaselaw.ch

10.2009.432

Ripetutamente condurre una macchina semovente Benfra senza la licenza di circolazione, le targhe di controllo richieste e dovendo sapere che necessitava l'assicurazione per la responsabilità civile

Ticino · 2010-05-19 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 360.-- (trecentossessanta); §.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- . Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese               a carico di ACCU 1 fr.                       100.--         tassa di giustizia fr.                       150.--         spese giudiziarie fr.                      250.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.432

DA 3214/2009

Bellinzona

19 maggio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di        ripetuta circolazione senza assicurazione RC

fatti avvenuti a __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3214/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 900.-.L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 luglio 2009;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 19 maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.È l’accusato autore colpevole di ripetuta circolazione senza assicurazione RC, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna può essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di circolazione senza licenza di circolazione o targhe di controllo per avere condotto il veicolo (macchina semovente) Benfra senza licenza di circolazione e targa, sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione RC

fatti compiuti a __________;

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 360.-- (trecentossessanta);

§.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- .

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.                       100.--         tassa di giustizia

fr.                       150.--         spese giudiziarie

fr.                      250.--totale