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10.2009.420

Incutere timore e spavento a una persona ed esprimere su di essa un giudizio di valore

Ticino · 2010-01-29 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 1 (una) aliquota giornaliera di fr. (90.-), per un totale di fr. 90.- (novanta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 100.- (cento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-. caricaallo Stato le tasse e spese rimanenti. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       100.-          multa fr.                         50.-          tassa di giustizia fr.                         50.-          spese giudiziarie fr.                      200.-totale a carico dello Stato, fr.                       100.-          tassa di giustizia fr.                       100.-          spese giudiziarie fr.                      200.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.420

DA 3139/2009

Bellinzona

29 gennaio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.   minaccia

per avere, il 5 aprile 2009 a __________, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a una persona, segnatamente per avere detto, comunicando con __________ e riferendosi a LESA 1: “dic insci a quela stronza che to ghe denta da piantala altrimenti a ga spachi la facia e da fa atenzion”, ovvero “dì a quella stronza che hai dentro di piantarla altrimenti le spacco la faccia e di fare attenzione”;

2.   ingiuria

per avere, il 5 aprile 2009 a Lodrino, comunicando con __________, espresso un giudizio di valore ingiurioso nei confronti di LESA 1, ovvero per averla tacciata quale “stronza”;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 180 e 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3139/2009 di data 20 luglio 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 90.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.2.  Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 luglio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 29 gennaio 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  minaccia

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la correzione odierna.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106, 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3139/2009 del 20 luglio 2009.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ingiuria per avere, alcuni giorni prima del 5 aprile 2009 a Lodrino, comunicando con __________, espresso un giudizio di valore ingiurioso nei confronti di LESA 1, ovvero per averla tacciata quale “stronza”.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 1 (una) aliquota giornaliera di fr. (90.-), per un totale di fr. 90.- (novanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 100.- (cento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

caricaallo Stato le tasse e spese rimanenti.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       100.-          multa

fr.                         50.-          tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                      200.-totale

a carico dello Stato,

fr.                       100.-          tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      200.-totale