Sachverhalt
avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270 LT; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 48 lett. e) CP;
perseguita con decreto daccusa n. DA 2941/2009 di data 30 giugno 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 30.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.
3. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fone dell'importo di fr. 1'761.70 a titolo di risarcimento.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 21 giugno 2010, al quale ha presenziato unicamente il difensore, mentre laccusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 aprile 2010 non è comparsa, così come il Procuratore pubblico, che con scritto 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali giusta lart. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti lincarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per la sua assistita, ritenuto che lazione penale risulta essere prescritta, il termine di prescrizione assoluto di quindici anni previsto dallart. 272 LT, che decorre dal 23 settembre 1994, essendo ampiamente scaduto; postula, pertanto, la rifusione a favore della sua assistita di congrue ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se lazione penale per il titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte è da ritenere prescritta?
2. In caso negativo, se ACCU 1 è autrice colpevole di:
2.1. appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere limposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta dimposta concernente lanno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti allUfficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995)?
2.2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali e in caso di risposta affermativa al quesito n. 1 o di proscioglimento in riscontro al quesito n. 2 il giudizio sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 e segg. LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiarasiccome intervenuta la prescrizione dellazione penale per il titolo di appropriazione indebita dimposta alla fonte di cui al DA n. 2941/2009 del 30 giugno 2009;
mettendo tasse e spese a carico dello Stato, che rifonderà fr. 1'000.- a ACCU 1 a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.414
DA 2941/2009
Bellinzona
21 giugno 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere limposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta dimposta concernente lanno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti allUfficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995),
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270 LT; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 48 lett. e) CP;
perseguita con decreto daccusa n. DA 2941/2009 di data 30 giugno 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 30.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.
3. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fone dell'importo di fr. 1'761.70 a titolo di risarcimento.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 21 giugno 2010, al quale ha presenziato unicamente il difensore, mentre laccusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 aprile 2010 non è comparsa, così come il Procuratore pubblico, che con scritto 22 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali giusta lart. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti lincarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per la sua assistita, ritenuto che lazione penale risulta essere prescritta, il termine di prescrizione assoluto di quindici anni previsto dallart. 272 LT, che decorre dal 23 settembre 1994, essendo ampiamente scaduto; postula, pertanto, la rifusione a favore della sua assistita di congrue ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se lazione penale per il titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte è da ritenere prescritta?
2. In caso negativo, se ACCU 1 è autrice colpevole di:
2.1. appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, a far tempo dal 1994, nella sua qualità di datore di lavoro ed in quanto tale tenuta a trattenere limposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della Panetteria Pasticceria Bellotti, ripetutamente impiegato a proprio profitto o di terzi la ritenuta dimposta concernente lanno 1994, omettendo di riversare gli importi dedotti allUfficio delle imposte alla fonte, per un ammontare totale di fr. 1'761.70 (diffida di pagamento del 2 giugno 1995)?
2.2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali e in caso di risposta affermativa al quesito n. 1 o di proscioglimento in riscontro al quesito n. 2 il giudizio sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 e segg. LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiarasiccome intervenuta la prescrizione dellazione penale per il titolo di appropriazione indebita dimposta alla fonte di cui al DA n. 2941/2009 del 30 giugno 2009;
mettendo tasse e spese a carico dello Stato, che rifonderà fr. 1'000.- a ACCU 1 a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale