Sachverhalt
avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 318 cifra 1 cpv. 1 CP, richiamato lart. 24 CP;
perseguita con decreto daccusa del 7 luglio 2009 n. 3032/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'000.- (mille), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 50.- (cinquanta) (art. 34 segg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
5. Contro il Dr. Med. __________ detto __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPP-TI);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusata in data 8 luglio 2009;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusata;
sentita da ultima l'accusata, la quale ricorda la propria buona fede, in particolare che - sullarco del breve periodo
- voleva per davvero sperimentare se era in grado di lavorare al 70% come sostenuto dall__________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di istigazione a falso certificato medico per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 24, 318 cifra 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglieACCU 1
dallimputazione di istigazione a falso certificato medico (artt. 24 e 318 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
caricatasse e spese allo Stato;
la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
Lugano,
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 (cinquanta) (art. 34 segg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
5. Contro il Dr. Med. __________ detto __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPP-TI);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusata in data 8 luglio 2009;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusata;
sentita da ultima l'accusata, la quale ricorda la propria buona fede, in particolare che - sullarco del breve periodo
- voleva per davvero sperimentare se era in grado di lavorare al 70% come sostenuto dall__________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di istigazione a falso certificato medico per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 24, 318 cifra 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglieACCU 1
dallimputazione di istigazione a falso certificato medico (artt. 24 e 318 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
caricatasse e spese allo Stato;
la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
Lugano,
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.412
DA 3032/2009
Bellinzona
10 ottobre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di istigazione a falso certificato medico
per avere, a __________ il __________, dopo che la __________ SA le aveva notificato la decisione formale del 20 luglio 2007 mediante la quale le si comunicava di cessare di corrisponderle lindennità giornaliera perché ritenuta di nuovo abile al lavoro, allo scopo di beneficiare di indebite prestazioni della cassa disoccupazione __________, indotto il Dr. Med. __________ detto __________ ad attestare in un certificato medico unabilità al lavoro nella misura del 70%; documento questo risultato contrario alla verità nel suo contenuto ritenuto come la reale capacità lavorativa di ACCU 1 fosse a quel momento del 50% il tutto risultante da altri esami medici effettuati prima e durante il contenzioso con lassicurazione malattia al fine di ottenere la continuazione del versamento dellindennità;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 318 cifra 1 cpv. 1 CP, richiamato lart. 24 CP;
perseguita con decreto daccusa del 7 luglio 2009 n. 3032/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'000.- (mille), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 50.- (cinquanta) (art. 34 segg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
5. Contro il Dr. Med. __________ detto __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPP-TI);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusata in data 8 luglio 2009;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusata;
sentita da ultima l'accusata, la quale ricorda la propria buona fede, in particolare che - sullarco del breve periodo
- voleva per davvero sperimentare se era in grado di lavorare al 70% come sostenuto dall__________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di istigazione a falso certificato medico per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 24, 318 cifra 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglieACCU 1
dallimputazione di istigazione a falso certificato medico (artt. 24 e 318 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
caricatasse e spese allo Stato;
la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
Lugano,
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale