Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.10.2009.405
10.2009.406
DA 3041/2009
DA 3042/2009
Bellinzona
2 febbraio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
e
ACCU 2,
entrambi difesi da: DI 2
prevenuti colpevoli di1.ACCU 1
istigazione a falsità in documenti,
per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, più specificatamente nellintento di sottrarre propri beni al sequestro che le autorità giudiziarie avrebbero potuto ordinare in considerazione del fatto che lo stavano indagando nellambito dellinchiesta italiana denominata __________, indotto ACCU 2 ad attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
e meglio per avere indotto ACCU 2 - contestualmente allapertura della relazione no. __________ (__________) presso CIVI 1, __________, formalmente intestata a questultimo - ad attestare sul formulario bancario relativo alla determinazione dellavente diritto economico (cd. Formulario A), la falsa circostanza che lavente diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________ (Euro 40000.-) era il proprio collaboratore ACCU 2, mentre in realtà il beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza era lui medesimo (ACCU 1) e/o la sua società (__________);
fatti avvenuti nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dallart. 251 cifra 1 CPS, richiamato lart. 24 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 9 luglio 2009 n. 3041/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 18000.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 200.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
2. ACCU 2
falsità in documenti,
per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, e meglio nellintento di sottrarre beni appartenenti a ACCU 1 al possibile sequestro da parte delle autorità giudiziarie italiane che lo stavano indagando nellambito dellinchiesta denominata __________,
attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, più specificatamente per avere - contestualmente allapertura della relazione no. __________ (__________) presso CIVI 1, __________, a lui formalmente intestata - attestato sul formulario bancario relativo alla determinazione dellavente diritto economico (cd. Formulario A), la falsa circostanza che lavente diritto economico (ADE) dei fondi depositati nella cassetta di sicurezza no. __________ (Euro 40000.--) era lui medesimo, mentre in realtà il beneficiario economico (ADE) di tali fondi depositati nella citata cassetta di sicurezza altro non era che ACCU 1 e/o la sua società (__________);
fatti avvenuti nelle sopra esposte circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dallart. 251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 9 luglio 2009 n. 3042/2009 del Procuratore Pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 7500.--, corrispondente a 75 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
3. Alla multa di fr. 1000.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente il 10 luglio 2009 da entrambi gli accusati;
indetto il dibattimento 2 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l'accusato ACCU 2 ed i difensore di entrambi gli imputati, mentre laccusato ACCU 1, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 ottobre 2009, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma dei decreti d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 1;
accertate le generalità dell'accusato ACCU 2, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato comparso e rinunciato allaudizione dei testi;
sentito il difensore il quale non contesta i fatti e nemmeno la loro qualifica giuridica, ma ritiene siano dati i presupposti per sensibile riduzione della pena per entrambi i suoi assistiti;
sentito da ultimo laccusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E il signor ACCU 1autore colpevole di istigazione a falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009?
2.1. E il signor ACCU 2 autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009?
2.4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 24, 34 segg., 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara1.ACCU 1
autore colpevole di:
istigazione a falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con lart. 24 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3041/2009 del 9 luglio 2009;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 400.-- (quattrocento), per un totale di fr. 16000.-- (sedicimila);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
dichiara2.ACCU 2
autore colpevole di:
falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3042/2009 del 9 luglio 2009;
condanna 2. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 2400.-- (duemilaquattrocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 1 può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato ACCU 1 della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 2 è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.2250.00totale
Distinta spese a carico di,
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1300.00 totale