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10.2009.404

Tentata truffa, contravvenzione alla LStup, guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

Ticino · 2012-12-20 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1 LCStr; 19a cifra 1 LStup; richiamati gli artt. 22 cpv. 1, 49 cpv. 2 CP; 26, 31 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2749/2009 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di CHF 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquoteda CHF 40.- (quaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (artt. 34 e 36 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero pubblico il 28.2.2008.

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

5.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero Pubblico il 28.2.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 36 CP).

6.  Ordina la confisca e la distruzione di grammi 50.5 di hashish, rep. SAD 797/2008/LOC, e di grammi 0.01 di hashish, rep. SAD 900/2008 (art. 69 cpv. 2 CP).

7.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente dall’accusata in data 1 luglio 2009;

sentita                               l'accusata, la quale chiede il proprio proscioglimento da tutti i reati che le sono stati imputati; in subordine chiede una riduzione della pena rispetto a quella che le è stata prospettata.

Chiede inoltre che non le venga revocato il beneficio della sospensione condizionale alla condanna inflittale dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

-truffa tentata

-guida in stato di inattitudine

-elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

-contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote da CHF 30.- ciascuna, per un totale di CHF 600.-, decretata il 28 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti dell’accusata.

4.  Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).

5.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 1, 34, 36, 42, 47, 49 cpv. 2, 69 cpv. 2, 106, 109 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                      ACCU 1,

dalle imputazioni di truffa tentata (art. 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cifra 1 LStup) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

dichiara                           ACCU 1,

autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                         ACCU 1

1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 28 febbraio 2008.

2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette).

3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta), decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008 nei confronti dell’accusata (la quale viene però ammonita formalmente);

ordinala confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:              -     seduta stante

ACCU 1,

-     per raccomandata

AINQ 2

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

-     alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Tribunale penale cantonale, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-          tassa di giustizia senza motivazione

CHF                        200.-          spese giudiziarie

CHF                        700.-totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CP).

3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

5.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero Pubblico il 28.2.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 36 CP).

6.  Ordina la confisca e la distruzione di grammi 50.5 di hashish, rep. SAD 797/2008/LOC, e di grammi 0.01 di hashish, rep. SAD 900/2008 (art. 69 cpv. 2 CP).

7.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente dall’accusata in data 1 luglio 2009;

sentita                               l'accusata, la quale chiede il proprio proscioglimento da tutti i reati che le sono stati imputati; in subordine chiede una riduzione della pena rispetto a quella che le è stata prospettata.

Chiede inoltre che non le venga revocato il beneficio della sospensione condizionale alla condanna inflittale dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

-truffa tentata

-guida in stato di inattitudine

-elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

-contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote da CHF 30.- ciascuna, per un totale di CHF 600.-, decretata il 28 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti dell’accusata.

4.  Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).

5.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 1, 34, 36, 42, 47, 49 cpv. 2, 69 cpv. 2, 106, 109 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                      ACCU 1,

dalle imputazioni di truffa tentata (art. 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cifra 1 LStup) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

dichiara                           ACCU 1,

autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                         ACCU 1

1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 28 febbraio 2008.

2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette).

3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta), decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008 nei confronti dell’accusata (la quale viene però ammonita formalmente);

ordinala confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:              -     seduta stante

ACCU 1,

-     per raccomandata

AINQ 2

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

-     alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Tribunale penale cantonale, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-          tassa di giustizia senza motivazione

CHF                        200.-          spese giudiziarie

CHF                        700.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.404

DA 2749/2009

Bellinzona

20 dicembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1__________

prevenuta colpevole di    1. truffa tentata

per avere, l’__________ a __________ e __________, per procacciarsi un indebito profitto di CHF 18'460.-, tentato di ingannare con astuzia i dipendenti dell’assicurazione CIVI 1, __________, affermando cose false, rispettivamente dissimulando cose vere, e meglio per avere dichiarato alla propria assicurazione CIVI 1 di avere subito il furto di diversi oggetti e gioielli per un valore di CHF 20'460.- quando in realtà il furto avvenuto presso la sua abitazione di __________ il __________ e denunciato alla Polizia concerneva tre anelli, una collana, un orologio da polso e una macchina fotografica del valore complessivo di soli CHF 2'000.-;

2. guida in stato di inattitudine

per avere, a __________ il __________, circolato con l’automobile marca “__________” targata TI __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e meglio di anfetamine e canapa (vedi rapporto d’analisi del 19.2.2008 dell’Istituto universitario di medicina legale di Losanna);

3. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

per essersi opposta alla prova del sangue ordinata dalla Polizia cantonale nell’ambito di un controllo della circolazione avvenuto a __________ il __________, mentre era alla guida dell’automobile marca “__________” targata TI __________;

4.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

4.1.    dal dicembre __________ fino all’aprile __________, in località imprecisate, consumato un quantitativo imprecisato di canapa;

4.2.    a __________ il __________, detenuto presso la propria abitazione un panello di hashish del peso di g 50.5, destinato al consumo personale e sequestrato dalla Polizia;

4.3.    a __________ il __________, detenuto all’interno della propria borsetta, g 0.01 di hashish, residuo di un precedente consumo e sequestrato dalla Polizia;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1 LCStr; 19a cifra 1 LStup; richiamati gli artt. 22 cpv. 1, 49 cpv. 2 CP; 26, 31 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2749/2009 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di CHF 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquoteda CHF 40.- (quaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (artt. 34 e 36 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero pubblico il 28.2.2008.

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

5.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti dallo stesso Ministero Pubblico il 28.2.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 36 CP).

6.  Ordina la confisca e la distruzione di grammi 50.5 di hashish, rep. SAD 797/2008/LOC, e di grammi 0.01 di hashish, rep. SAD 900/2008 (art. 69 cpv. 2 CP).

7.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente dall’accusata in data 1 luglio 2009;

sentita                               l'accusata, la quale chiede il proprio proscioglimento da tutti i reati che le sono stati imputati; in subordine chiede una riduzione della pena rispetto a quella che le è stata prospettata.

Chiede inoltre che non le venga revocato il beneficio della sospensione condizionale alla condanna inflittale dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

-truffa tentata

-guida in stato di inattitudine

-elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

-contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote da CHF 30.- ciascuna, per un totale di CHF 600.-, decretata il 28 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti dell’accusata.

4.  Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).

5.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 1, 34, 36, 42, 47, 49 cpv. 2, 69 cpv. 2, 106, 109 CP; 91 cpv. 2, 91a cpv. 1 LCStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                      ACCU 1,

dalle imputazioni di truffa tentata (art. 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cifra 1 LStup) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

dichiara                           ACCU 1,

autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                         ACCU 1

1.  Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 28 febbraio 2008.

2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette).

3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 30.- (trenta), decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 28 febbraio 2008 nei confronti dell’accusata (la quale viene però ammonita formalmente);

ordinala confisca e la distruzione di g 50 di hashish (rep. SAD 797/2008/LOC) e g 0.01 di hashish (rep. SAD 900/2008).

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:              -     seduta stante

ACCU 1,

-     per raccomandata

AINQ 2

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

-     alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Tribunale penale cantonale, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-          tassa di giustizia senza motivazione

CHF                        200.-          spese giudiziarie

CHF                        700.-totale