opencaselaw.ch

10.2009.393

Consumo di almeno 9 grammi di cocaina

Ticino · 2010-02-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2673/2009 del 15 giugno 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.393

DA 2673/2009

Bellinzona

3 febbraio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo giugno 2006 sino al 26 marzo 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 9 grammi di eroina;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2673/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr.100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di1(uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 3 febbraio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non avendo mai consumato eroina né in Svizzera né all’estero. Le sue dichiarazioni rese a verbale in Polizia non corrispondono al vero e sono state rese per assecondare il poliziotto e nella speranza che poi un giudice potesse giudicare oggettivamente;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2673/2009 del 15 giugno 2009;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale