Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.390
DA 2659/2009
Bellinzona
21 gennaio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di furto,
per avere, in data 30 aprile 2009, a __________, presso il negozio di __________, in correità con terze persone, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto due paia di occhiali del valore complessivo di fr. 890.--, refurtiva non recuperata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 139 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 15 giugno 2009 n. 2659/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 7 (sette) giorni(art. 40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dellart. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).
2. Non si prelevano né tasse né spese giudiziarie.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 10 aprile 2008, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2010, al quale hanno partecipato laccusato e linterprete, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto in quanto non ha partecipato in alcun modo al furto e non sapeva nemmeno che i suoi compaesani avevano rubato degli occhiali. In caso di condanna chiede di poter svolgere lavoro di pubblica utilità, rispettivamente di poter pagare a rate leventuale sanzione pecuniaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
1.1. Trattasi eventualmente di complicità in furto?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1800.-- decretata nei suoi confronti il 10 aprile 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2659/2009 del 15 giugno 2009;
caricala tassa e le spese di giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale