Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, in mancanza dei requisiti soggettivi, valutati in base al principio in dubio pro reo, cade il reato di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 2 LCStr, per cui limputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr;
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere circolato, a __________ il 24 aprile 2009, con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h malgrado egli dovesse legittimamente ritenere che sulla tratta ove è stato fatto il rilevamento radar vigesse il limite di velocità di 80 km/h;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla multa di fr. 1500.-- (millecinquecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--; comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.387
DA 2724/2009
Bellinzona
16 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il 24 aprile 2009;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 22 giugno 2009 n. 2724/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 260.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5200.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente il 3 luglio 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta la segnaletica stradale o meglio lassenza del segnale di limite di velocità di 50 km/h subito dopo la rotonda. Afferma, inoltre, che il luogo nel quale è stato effettuato il controllo non si trova in una zona abitata, ma la strada è circondata da alti muri. Non si tratta dunque di una zona molto fabbricata. Il perito di parte ha menzionato lambiguità della segnaletica stradale per il tratto in questione essendo i limiti per legge interrotti alla prima intersezione (art. 16 OSStr). Per eliminare tale ambiguità, bisognerebbe aggiungere un cartello che indica la velocità massima sulla strada via San Bernardo dopo la rotonda e che rinnovi quindi il limite di 50 km/h. La base legale sulla quale si è basato il Procuratore Pubblico non è sufficiente nel nostro caso. Invoca la buona fede dellimputato. Ricorda inoltre che il campo stradale è stato ampliato il ché induce a credere che si possa circolare ad una velocità di 80 km/h. Chiede che limputato venga assolto dallaccusa di grave infrazione alla LCStr. Al limite si tratta di una infrazione semplice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme delle circolazione,subordinatamente infrazione semplice,per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, in mancanza dei requisiti soggettivi, valutati in base al principio in dubio pro reo, cade il reato di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 2 LCStr, per cui limputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr;
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere circolato, a __________ il 24 aprile 2009, con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 104 km/h malgrado egli dovesse legittimamente ritenere che sulla tratta ove è stato fatto il rilevamento radar vigesse il limite di velocità di 80 km/h;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1500.-- (millecinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1500.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.1950.00totale