Sachverhalt
prospettatigli in data odierna?
2. Ha agito in stato di legittima difesa ai sensi degli art. 15 o 16 CPS?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli occhiali;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.600.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli occhiali;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.600.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.386
DA 2710/2009
Bellinzona
9 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con un pugno al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dallart. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 22 giugno 2009 n. 2710/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile al compente foro per leventuale risarcimento del danno.
4.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 30 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa,
prospettata allimputato, ai sensi dellart. 250 cpv. 4 CPP, lestensione dellaccusa al reato di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CPS, per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli occhiali;
preso atto che laccusato reso edotto dei suoi diritti, ha rinunciato al rimando del dibattimento;
proceduto allinterrogatorio dellaccusato e della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto daccusa e la condanna dellaccusato al risarcimento dellimporto di fr. 228.-- per la montatura degli occhiali e di fr. 1721.60 per le spese subite a seguito dellaggressione, e meglio come indicato nella sua querela;
sentito il difensore, il quale rileva le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dalla sua compagna, rispetto a quanto dichiarato dallaccusato e dallunica teste neutrale. Per tale motivo la versione dellaccusato, secondo cui si è limitato ad appoggiare il suo dito sugli occhiali della parte civile, spingendolo allindietro nel tentativo di farle mollare la presa, appare più credibile. Non essendoci alcuna prova oggettiva del pugno, chiede che il proprio cliente sia prosciolto da entrambi i capi di imputazione. In via subordinata ritiene che il suo assistito abbia agito per legittima difesa. In ogni caso si oppone alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile;
sentita in replica alla parte civile, la quale nega di aver provocato laccusato e ribadisce la propria versione dei fatti;
sentito in duplica al difensore, il quale si riconferma nella propria posizione;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione, nonché di danneggiamento per i fatti prospettatigli in data odierna?
2. Ha agito in stato di legittima difesa ai sensi degli art. 15 o 16 CPS?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, commesso vie di fatto contro una persona,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il 5 gennaio 2009, a __________, colpendo con una manata al volto CIVI 1, danneggiatogli la montatura degli occhiali;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.600.00totale