Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1500.-- (millecinquecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 400.-- (quattrocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.382
DA 2684/2009
Bellinzona
14 gennaio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato __________ alla velocità di 87 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il 21 aprile 2009;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 15 giugno 2009 n. 2684/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 130.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1950.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 900.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 14 gennaio 2010, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede che si tenga conto del fatto che il suo contachilometri era difettoso e segnava 20 km/h in meno della velocità effettiva, come attestato dalla documentazione prodotta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 2 LCStr, subordinatamente di infrazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2684/2009 del 15 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1500.-- (millecinquecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.400.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale