Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.380
DA 2636/2009
Bellinzona
9 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1 e da,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2, segnatamente per averlo colpito ad una mano con il lancio di una pietra e facendolo così cadere a terra;
2. ingiuria,
per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, offeso lonore di CIVI 2 dicendogli hijo de puta;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;
perseguito con decreto daccusa dell8 giugno 2009 n. 2636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 100.-- (cento)
- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr.500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 23 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 9 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed i suoi difensori, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato e dei testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, nonché con il certificato medico, che ne minano fortemente la credibilità, chiede il proscioglimento del suo cliente da entrambi i capi di imputazione;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 2636/2009 dell8 giugno 2009;
e lo prosciogliedallaccusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto daccusa;
manda ACCU 1
esente da pena, in applicazione dellart. 177 cpv. 2 CPS;
ponela tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 290.-- a carico dellaccusato;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 140.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr.290.00totale