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10.2009.380

Colpire una persona ad una mano con il lancio di una pietra, facendola cadere a terra; offendere l'onore con l'espressione "hijo de puta"

Ticino · 2010-03-09 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.380

DA 2636/2009

Bellinzona

9 marzo 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1 e da,

prevenuto colpevole di         1.  vie di fatto,

per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2, segnatamente per averlo colpito ad una mano con il lancio di una pietra e facendolo così cadere a terra;

2.  ingiuria,

per avere, il 26 dicembre 2008 a __________, offeso l’onore di CIVI 2 dicendogli “hijo de puta”;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 100.-- (cento)

- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr.500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 9 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed i suoi difensori, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e dei testi;

sentito                               il difensore, il quale, rilevando le incongruenze nelle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, nonché con il certificato medico, che ne minano fortemente la credibilità, chiede il proscioglimento del suo cliente da entrambi i capi di imputazione;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Vie di fatto,

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 2636/2009 dell’8 giugno 2009;

e lo prosciogliedall’accusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

manda                             ACCU 1

esente da pena, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;

ponela tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 290.-- a carico dell’accusato;

comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento  e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       140.00       spese giudiziarie

fr.                         50.00       testi

fr.290.00totale