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10.2009.376

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 gr/oo)

Ticino · 2010-02-11 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il 12 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2602/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’200.--;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 2’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 11 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale in considerazione della situazione personale e finanziaria del suo cliente chiede una sensibile riduzione dell’ammontare delle aliquote e della multa. Egli postula pure la riduzione del periodo di prova al minimo legale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2009 del 8 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1’400.-- (millequattrocento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. alla multa di fr. 700.-- (settecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.376

DA 2602/2009

Bellinzona

11 febbraio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.75 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 12 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’8 giugno 2009 n. 2602/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’200.--;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 2’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 11 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale in considerazione della situazione personale e finanziaria del suo cliente chiede una sensibile riduzione dell’ammontare delle aliquote e della multa. Egli postula pure la riduzione del periodo di prova al minimo legale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2009 del 8 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1’400.-- (millequattrocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 700.-- (settecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.700.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.1400.00totale