Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 2000.-- (duemila); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 600.-- (seicento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1050.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.374
DA 2483/2009
Bellinzona
2 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, in data 15 settembre 2008, a Curio, gravemente infranto le norme sulla circolazione stradale e in particolare, circolando di sera alla guida della vettura __________ targata __________, sulla strada cantonale proveniente da Pura, allaltezza dellintersezione per Bedigliora, tagliato la curva in maniera tale da imboccare la strada in contromano, cosicché non si avvide per tempo del sopraggiungere in provenienza da Curio del motoveicolo Piaggio targato __________, urtandolo e scaraventando il conducente CIVI 1 (23 settembre 1993) a terra, riportando questultimo in particolare una frattura del femore;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr, richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 2 giugno 2009 n. 2483/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 600.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 2 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, il patrocinatore della parte civile ed il AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale postula la conferma integrale del decreto daccusa, rilevando come le infrazioni commesse dallaccusato siano gravi e non siano interrotte da quelle del ciclomotorista
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, allineandosi a quanto esposto dalla pubblica accusa, chiede di confermare il decreto daccusa e di decretare il principio del risarcimento senza quantificare il danno che dovrà essere stabilito in separata sede;
sentito il difensore, il quale riconosce che il proprio cliente ha infranto le regole della circolazione, ma sostiene che tali violazioni siano gravi. Per contro, a suo avviso, il fatto che il ciclomotorista circolasse a fari spenti rappresenta una grave violazione delle regole della circolazione ed è la causa dellincidente poiché ha impedito allimputato di scorgerlo per tempo. Questultimo era dunque sicuro che non provenisse nessuno in senso contrario e non aveva la consapevolezza di mettere in pericolo la sicurezza altrui con la propria manovra. Per tali motivi chiede la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr e di comminare soltanto una multa di fr. 300.--. In via subordinata postula una sensibile riduzione della pena e della multa, ritenendola sproporzionata rispetto al caso concreto ed alla giurisprudenza di questa Pretura. Egli chiede infine di respingere la richiesta di decretare il principio del risarcimento e di rinviare al foro civile le pretese della parte civile;
sentito in replica il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la gravità delle infrazioni commesse dallimputato;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale riconferma la propria posizione;
sentito in duplica il difensore, il quale conferma la sua versione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di grave infrazione, rispettivamente infrazione semplice, alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 cpv. 1 e CPS; 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 3 e 4, 90 cifra 2 LCStr; 13 cpv. 2 e 4, 14 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2483/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 2000.-- (duemila);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1050.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.600.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 700.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 teste
fr.1650.00totale