Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.372
DA 2578/2009
Bellinzona
16 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, durante un diverbio con CIVI 1, appoggiando la fronte contro quella di questultimo e spingendolo allindietro, commesso su di lui vie di fatto, senza tuttavia cagionargli un significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti il 5 giugno 2008 a __________;
reato previsto dallart. 126 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 8 giugno 2009 n. 2578/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.--, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente il 16 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa, così come il patrocinatore degli eredi della parte civile, il quale ha parimenti chiesto laccoglimento dellistanza di risarcimento;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto allinterrogatorio dellaccusato e della teste;
sentito il difensore, il quale chiede che limputato venga assolto dallaccusa di vie di fatto, preso atto delle chiare dichiarazioni dellunica teste che ha assistito fatti, e contesta ogni pretesa di parte civile;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2578/2009 dell8 giugno 2009;
caricala tassa di giustizia e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 teste
fr.350.00totale