Dispositiv
- Alla pena pecuniaria di fr. 5400.-- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).
- Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
- Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di Bellinzona il 13 novembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS; vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 16 dicembre 2008 dallaccusato; indetto il dibattimento 4 agosto 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; rinunciato allaudizione del teste, ritenuto che non è comparso; sentito il difensore, il quale non contesta il secondo capo di imputazione mentre per il primo chiede il proscioglimento dellimputato, in quanto ritiene le dichiarazioni della parte civile inaffidabili. In via subordinata, egli postula la derubricazione del reato di lesioni semplici in quello di vie di fatto con richiesta di applicazione dellart. 173 cpv. 2 CPS. In via ancora più subordinata, egli chiede una sensibile diminuzione della pena sia nel numero delle aliquote che nel loro ammontare. Infine egli reputa che non siano dati gli estremi per una revoca della pena precedente; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Limputato è autore colpevole di: 1.1. Lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, letti ed esaminati gli atti; visti gli art. 123 cifra 2 cpv. 5 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di:
- lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 5 CPS,
- guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4735/2008 del 3 dicembre 2008; condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2700.-- (duemilasettecento); 1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 13 novembre 2006; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.37
DA 4735/2008
Bellinzona
4 agosto 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la segretaria Anna Cerutti-Marchesi per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data 25 maggio 2007, ripetutamente colpito la convivente LESA 1 con sberle, pugni e calci, procurandole le lesioni attestate dal certificato medico 25 maggio 2007 dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
2. guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________ in data 7 ottobre 2008, circolato al volante della vettura Renault __________ targata __________, in stato di ebrietà (alcolemia minima 1.85/massima 2.25 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 4 CPS e 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CPS e 31 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 3 dicembre 2008 n. 4735/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5400.-- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di Bellinzona il 13 novembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 16 dicembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 4 agosto 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
rinunciato allaudizione del teste, ritenuto che non è comparso;
sentito il difensore, il quale non contesta il secondo capo di imputazione mentre per il primo chiede il proscioglimento dellimputato, in quanto ritiene le dichiarazioni della parte civile inaffidabili. In via subordinata, egli postula la derubricazione del reato di lesioni semplici in quello di vie di fatto con richiesta di applicazione dellart. 173 cpv. 2 CPS. In via ancora più subordinata, egli chiede una sensibile diminuzione della pena sia nel numero delle aliquote che nel loro ammontare. Infine egli reputa che non siano dati gli estremi per una revoca della pena precedente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto,
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 123 cifra 2 cpv. 5 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 5 CPS,
2. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4735/2008 del 3 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2700.-- (duemilasettecento);
1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 13 novembre 2006;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2700.00 pena pecuniaria
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.3200.00totale