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10.2009.369

Afferrare al collo una persona mentre si trova in sella ad un ciclomotore facendolo cadere a terra, provocandogli delle lesioni e dei danni al mezzo meccanico

Ticino · 2010-03-02 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.369

DA 2571/2009

Bellinzona

2 marzo 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

per avere, a __________, il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e meglio per avere afferrato per il collo CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di __________ 6 settembre 2005;

2.  danneggiamento,

per avere, a __________, il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per avere afferrato CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendogli in tal modo perdere la padronanza del mezzo che cadeva a terra subendo danni per fr. 520.--;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dall’art. 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 giugno 2009 n. 2571/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 520.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 2 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, nonché la parte civile, dopo la sua audizione in qualità di teste, e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

prospettato                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 CPP, la derubricazione del reato in quello di vie di fatto;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, della parte civile in qualità di teste e di due testi;

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale ritenendo la versione fornita dalla parte civile e dal testimone più credibile, postula la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento dell’istanza di risarcimento di data odierna;

sentito                               il difensore, il quale chiede di essere prosciolto dal reato di lesioni semplici non avendo in alcun modo picchiato la parte civile. Per quanto concerne il reato di danneggiamento è disposto ad accollarsi unicamente i danni alla felpa, nonché al manubrio, alle manopole ed ai pedali del motorino. Egli chiede infine di respingere l’istanza di risarcimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Lesioni semplici, rispettivamente vie di fatto,

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 49 cpv. 1, 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per avere, a Losone, il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e meglio per avere afferrato per il collo Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di Locarno La Carità del 6 settembre 2005;

2.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere, a Losone, il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per avere afferrato Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore, strappandogli la felpa e facendogli perdere la padronanza del mezzo che cadendo a terra ha subito danni perlomeno al manubrio, alle manopole ed ai pedali (importo complessivo dei danni ancora da definire, ma sicuramente superiore a fr. 300.--);

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 580.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

respingela richiesta di risarcimento del torto morale, in quanto non provato;

rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);

riconoscealla parte civile CIVI 1, __________, fr. 700.-- a titolo di ripetibili a carico del signor ACCU 1, __________;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       250.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                         80.00       testi

fr.580.00totale