Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.369
DA 2571/2009
Bellinzona
2 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e meglio per avere afferrato per il collo CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico dellOspedale Regionale di __________ 6 settembre 2005;
2. danneggiamento,
per avere, a __________, il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per avere afferrato CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendogli in tal modo perdere la padronanza del mezzo che cadeva a terra subendo danni per fr. 520.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dallart. 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 4 giugno 2009 n. 2571/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dellimporto di fr. 520.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 15 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 2 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusato, nonché la parte civile, dopo la sua audizione in qualità di teste, e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,
prospettato allimputato, ai sensi dellart. 250 cpv. 1 CPP, la derubricazione del reato in quello di vie di fatto;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, della parte civile in qualità di teste e di due testi;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale ritenendo la versione fornita dalla parte civile e dal testimone più credibile, postula la conferma del decreto daccusa e laccoglimento dellistanza di risarcimento di data odierna;
sentito il difensore, il quale chiede di essere prosciolto dal reato di lesioni semplici non avendo in alcun modo picchiato la parte civile. Per quanto concerne il reato di danneggiamento è disposto ad accollarsi unicamente i danni alla felpa, nonché al manubrio, alle manopole ed ai pedali del motorino. Egli chiede infine di respingere listanza di risarcimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici, rispettivamente vie di fatto,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 49 cpv. 1, 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere, a Losone, il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e meglio per avere afferrato per il collo Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico dellOspedale Regionale di Locarno La Carità del 6 settembre 2005;
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, a Losone, il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per avere afferrato Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore, strappandogli la felpa e facendogli perdere la padronanza del mezzo che cadendo a terra ha subito danni perlomeno al manubrio, alle manopole ed ai pedali (importo complessivo dei danni ancora da definire, ma sicuramente superiore a fr. 300.--);
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1800.-- (milleottocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 580.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingela richiesta di risarcimento del torto morale, in quanto non provato;
rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);
riconoscealla parte civile CIVI 1, __________, fr. 700.-- a titolo di ripetibili a carico del signor ACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr.580.00totale