Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.363
DA 2487/2009
Bellinzona
29 aprile 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1,
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 12 settembre 2008, a __________, in correità con __________ e __________, partecipato allaggressione di CIVI 1, nella quale riportava le lesioni attestate dal certificato medico di data 12 settembre 2009 (recte: 2008) e dalle foto scattate e meglio, colpendolo dapprima con una pala, riparatosi nel frattempo CIVI 1 nella vettura, __________ e __________ successivamente lo spintonavano, colpendo al torace;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 134 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 2 giugno 2009 n. 2487/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 9900.-- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 110.-- (centodieci) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 29 aprile 2010, al quale hanno partecipato laccusato, i difensori, la parte civile, i patrocinatori, e gli interpreti, mentre __________ ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa;
prospettata allimputato, ai sensi dellart. 250 CPP, lestensione dellaccusa anche al reato di lesioni semplici;
proceduto allinterrogatorio dellaccusato e dei testi;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale rileva che si è trattato di unaggressione senza motivi e senza che vi sia stata alcuna provocazione. Egli osserva inoltre che le testimonianze dei famigliari dellimputato, a differenza di quella del teste __________, siano manifestamente di parte e per nulla credibili. Infine, a suo avviso, la ferita subita dalla parte civile può essere stata causata soltanto dalla pala. Egli chiede pertanto la conferma del decreto daccusa e lassegnazione di congrue ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito. Egli rileva innanzitutto che non può essere escluso che vi sia stata una provocazione da parte della parte civile, ciò che farebbe cadere la punibilità per aggressione. In effetti è verosimile che questultima, dopo aver atteso a lungo in auto, sia entrata nel cantiere arrabbiata. In secondo luogo, egli osserva come il certificato medico del Pronto soccorso attesti unicamente unabrasione ad un dito. Al massimo si potrebbe dunque parlare di vie di fatto e non certo di lesioni semplici. Inoltre, a suo avviso, la versione fornita dalla parte civile solleverebbe molti dubbi, mentre quella dellimputato sarebbe maggiormente credibile. La testimonianza del signor __________, dipendente della parte civile, sarebbe da cestinare, in quanto si è contraddetto più volte, cambiando versione. Per contro, come ammesso dal teste __________ la lite è stata soltanto tra questi e la parte civile. Limputato non centra dunque nulla, egli avrebbe infatti preso la pala soltanto per spaventare la parte civile. Se invece ha partecipato allora si tratta di una rissa, perché anche la parte civile ha picchiato. In tal caso, il suo assistito avrebbe comunque agito soltanto per legittima difesa esimente, o, in via subordinata, per legittima difesa discolpante;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e pretese;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni semplici, sub. vie di fatto, rispettivamente di aggressione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 e 16, 34 segg., 42 segg., 123, 134 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere, in data 12 settembre 2008, a __________, nellambito di unaggressione in correità con __________ e __________, cagionato un danno al corpo di una persona e meglio per avere ferito CIVI 1 con uno o più colpi di pala, provocandogli le lesioni riportate nel certificato medico di data 12 settembre 2008 del Pronto soccorso dellOspedale __________ di __________, nel rapporto del dr. med. __________ del 26 aprile 2010 e negli altri certificati medici agli atti, nonché visibili dalle foto scattate;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 4950.-- (quattromilanovecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
riconoscealla parte civile CIVI 1, __________, fr. 2000.-- a titolo di ripetibili a carico dellimputato;
prende attoche nel decreto daccusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 testi
fr.1050.00totale