Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 900.-- (novecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 100.-- (cento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.361
DA 2565/2009
Bellinzona
23 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,,
alias;
alias(altre generalità identiche);
alias(altre generalità identiche);
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di falsità in certificati,
per avere, a __________ e __________, il 2 luglio 2007, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno di un permesso di dimora B che lei sapeva falso nel contenuto, e meglio per avere compilato la domanda di rilascio del permesso di domicilio C a suo favore indicando tuttavia false generalità (), allegandovi il permesso di dimora B recante le medesime false generalità, permesso da lei ottenuto in precedenza con linganno (cioè legittimandosi sin dal 1996 con documenti di legittimazione falsi nel contenuto, ottenuti fraudolentemente nel suo Paese di origine);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 252 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 2 giugno 2009 n. 2565/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 giugno 2009 dallaccusata;
indetto il dibattimento 23 marzo 2010, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando al conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita ritenuto che la fattispecie indicata nel decreto non adempie i presupposti del reato di cui allart. 252 CPS;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 252 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
falsità in certificati, art. 252 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2565/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale