Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
1.1. E data la giurisdizione di questa Corte per i fatti riferiti a __________?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 257/2009 del 21 gennaio 2009;
caricala tassa e le spese di giustizia allo Stato;
assegnaal signor ACCU 1, __________, fr. 1000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.36
DA 257/2009
Bellinzona
29 settembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2004 e dellestate 2005, a __________ e a __________, venduto a __________ 5 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto) e a __________ 3 buste di eroina contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente (grado di purezza sconosciuto);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 19 cifra 1 LStup;
perseguito con decreto daccusa del 21 gennaio 2009 n. 257/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3500.-- (tremilacinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 29 settembre 2009, al quale hanno partecipato laccusato, il suo difensore e linterprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando come le dichiarazioni di __________, __________ e __________ siano inattendibili e contraddittorie postula il proscioglimento del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo. Egli osserva inoltre che il presunto episodio riferito da __________ è avvenuto nel Canton Uri, per cui non è data la competenza del Canton Ticino per il suo perseguimento (principio della territorialità). Per quello riferito da __________ egli rileva invece che limputazione è di aver venduto 5 grammi di eroina, allorquando dalla deposizione di questultima risulta che si sarebbe trattato di unofferta di un paio di dosi, quindi di al massimo 0.5 grammi. Per tale motivo, in applicazione del principio dellimmutabilità del decreto daccusa, il prevenuto deve essere prosciolto anche da questo addebito. Egli chiede infine la rifusione delle spese legali di fr. 9542.72, nonché di quelle del presente dibattimento di fr. 600.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
1.1. E data la giurisdizione di questa Corte per i fatti riferiti a __________?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 257/2009 del 21 gennaio 2009;
caricala tassa e le spese di giustizia allo Stato;
assegnaal signor ACCU 1, __________, fr. 1000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale