Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 100.-- (cento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.358
DA 2464/2009
Bellinzona
13 luglio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere ripetutamente favorito lentrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con lautomobile dallaeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in almeno 7 occasioni, dal maggio del 2005 fino alla fine di settembre 2007, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
2. infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
per avere ripetutamente favorito lentrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con lautomobile dallaeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in almeno 3 occasioni, dal maggio del 2008 fino allaprile 2009, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 116 cpv. 1 lett. a LStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 28 maggio 2009 n. 2464/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsti dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente l8 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 13 luglio 2010, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta parzialmente sia il primo capo dimputazione, sia secondo, in quanto non corrispondono alla realtà il numero delle volte ed i periodi in cui laccusato ha commesso i reati addebitatigli. In effetti, stante anche i periodi in cui non disponeva della licenza di condurre, ha fatto al massimo 3/4 viaggi tra la Malpensa ed il Ticino per fare un piacere alla propria fidanzata, senza essere consapevole di commettere un reato. Tenuto conto di quanto precede e della sua precaria situazione finanziaria, egli chiede una riduzione del numero delle aliquote e del loro importo, nonché della multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per avere ripetutamente favorito lentrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con lautomobile dallaeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in 3 occasioni, dal maggio del 2005 allagosto del 2007, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
2. infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegale), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,
per avere favorito lentrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, accompagnandola con lautomobile dallaeroporto di Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in unoccasione nellaprile 2009, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale