Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.342
2531/2009
Bellinzona
9 febbraio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per non avere prestato, a __________ nel periodo maggio 2008/febbraio 2009, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore dellex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 10 aprile 2008 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 4000.-- mensili, accumulando arretrati per complessivi fr. 37200.--;
2. disobbedienza a decisioni dellautorità,
per non avere ottemperato, a __________ dal 6 febbraio 2009 in poi, quale amministrare unico della __________, lordine impartito alla società con decreto cautelare della Pretore supplente della giurisdizione di __________, mediante il quale gli veniva ordinato di trattenere dal suo salario mensile limporto di fr. 4000.-- a favore della signora CIVI 1;
fatti avvenuti __________ dal maggio 2008 al febbraio 2009;
reati previsti dagli art. 217 cpv. 1 e 292 CPS, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 2 giugno 2009 n. 2531/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3150.-- (tremilacentocinquanta), corrispondente a 35 aliquote da fr. 90.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni9(nove) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dellimporto di fr. 37200.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 9 febbraio 2010, al quale hanno partecipato laccusato, la parte civile ed la sua rappresentante, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allesame della parte civile;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto daccusa
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, in quanto non ha e non aveva i mezzi per far fronte al contributo alimentare nei confronti della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Trascuranza degli obblighi di mantenimento,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 217 cpv. 1, 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
2. disobbedienza a decisioni dellautorità, art. 292 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2531/2009 del 2 giugno 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 3150.-- (tremilacentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
dà attoche la parte civile, CIVI 1, __________, vanta un credito esecutivo di fr. 37200.-- (per il periodo maggio 2008-febbraio 2009) nei confronti diACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.800.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 500.00 spese giudiziarie
fr.1500.00totale