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10.2009.342

Omettere di versare gli alimenti per la ex-moglie per un importo complessivo di fr. 37'200.--; non ottemperare in qualità di AU di una SA all'ordine di trattenuta del suo salario impartito dalla Pretura

Ticino · 2010-02-09 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.342

2531/2009

Bellinzona

9 febbraio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per non avere prestato, a __________ nel periodo maggio 2008/febbraio 2009, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore dell’ex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 10 aprile 2008 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 4’000.-- mensili, accumulando arretrati per complessivi fr. 37’200.--;

2.  disobbedienza a decisioni dell’autorità,

per non avere ottemperato, a __________ dal 6 febbraio 2009 in poi, quale amministrare unico della __________, l’ordine impartito alla società con decreto cautelare della Pretore supplente della giurisdizione di __________, mediante il quale gli veniva ordinato di trattenere dal suo salario mensile l’importo di fr. 4000.-- a favore della signora CIVI 1;

fatti avvenuti __________ dal maggio 2008 al febbraio 2009;

reati previsti dagli art. 217 cpv. 1 e 292 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2531/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3’150.-- (tremilacentocinquanta), corrispondente a 35 aliquote da fr. 90.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.                                        Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni9(nove) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.                                        Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 37’200.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.                                        Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

5.                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 9 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, la parte civile ed la sua rappresentante, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, in quanto non ha e non aveva i mezzi per far fronte al contributo alimentare nei confronti della parte civile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Trascuranza degli obblighi di mantenimento,

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg., 217 cpv. 1, 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

2.  disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2531/2009 del 2 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 3’150.-- (tremilacentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dà attoche la parte civile, CIVI 1, __________, vanta un credito esecutivo di fr. 37’200.-- (per il periodo maggio 2008-febbraio 2009) nei confronti diACCU 1, __________;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento  e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       500.00       spese giudiziarie

fr.1500.00totale