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10.2009.326

Commisurazione pena a seguito di rinvio da TF e CCRP;

Ticino · 2010-12-16 · Italiano TI
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Incarti n.10.2009.326

10.2009.555

DA 2888/2005

DA 3906/2009

Bellinzona

16 dicembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1e,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  ripetuta coazione mancata,

per avere, a __________, __________ e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui, nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere intenzionati ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere, con numerosi scritti composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1, dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2, rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1, con numerose telefonate, sino a 42 in un giorno, effettuate al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1 nonché sull’utenza mobile in uso a CIVI 2, con numerosi pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali ogni volta egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti del proprio veicolo a motore, nonché non ottemperando al decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del 31 gennaio 2005 con il quale gli era stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1 con lettere, telefonate o visite, e meglio come al pto. 4 del presente decreto, tentato di costringere i coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui;

2.  ripetuta ingiuria,

per avere, a __________, nel periodo aprile 2003/agosto 2003, e in data 30 marzo 2004, mediante scritti e-mail, lettere e cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 proferendo nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”, “carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi bugiardi conigli”, “vigliacchi” e similari, rispettivamente per averli incolpati di condotta disonorevole accusandoli di avere indotto “bastardamente estranei a testimoniare il falso”;

3.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________ e __________, nel periodo aprile 2003/ottobre 2003, per malizia utilizzato abusivamente impianti di telecomunicazione per inquietare e importunare i coniugi CIVI 2 e CIVI 1, telefonando numerose volte al loro domicilio, rispettivamente telefonando ed inviando messaggi SMS sul collegamento telefonico mobile in uso a CIVI 2, sapendo che essi non erano intenzionati a parlare con lui;

4.  disobbedienza a decisioni dell’autorità,

per avere, a __________ e __________, inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 tre lettere da loro ricevute in data 2 [recte: 3] febbraio 2005, 12 febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del 31 gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell’art. 292 CPS, gli era stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con lettere, telefonate o visite;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177, 179septies, 181 e 292 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 vCPS;

perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto 2005 n. 2888/2005 dell’allora AINQ 2 che propone la condanna:

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2005 dall’accusato;

ricordato che, con sentenza 26 aprile 2007, il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha sostanzialmente confermato le imputazioni e ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di:

1.  ripetuta coazione tentata, art. 181 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, __________ e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui, nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere intenzionati ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere,

con numerosi scritti composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1, dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2, rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1,

con telefonate effettuate al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,

con pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti del proprio veicolo a motore,

tentato di costringere i coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui;

2.  ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________, nel periodo dal 27 aprile 2003 all’agosto 2003, mediante scritti e-mail, lettere e cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 profferendo nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”, “carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi bugiardi conigli”, “vigliacchi”;

3.  disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, a __________ e __________, inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 due lettere da loro ricevute in data 12 febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del 31 gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell'art. 292 CP, gli era stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con lettere, telefonate o visite,

condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna per un totale di fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché ad una multa di fr. 600.-- (fissando in sei giorni la pena detentiva in caso di mancato pagamento. Il giudice lo ha inoltre alla rifusione alle parti civili in solido di fr. 7’849.85 per spese di patrocinio, oltre che al pagamento delle tasse e spese giudiziarie. Per ulteriori pretese il giudice ha rinviato le parti civili al competente foro. Il giudice ha infine dato atto della prescrizione del reato di abuso di impianti di telecomunicazioni;

rilevato che, con sentenza di data 2 luglio 2007, la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’accusato;

rammentato che, con sentenza 17 dicembre 2008, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile, il ricorso in materia penale presentato dal signor ACCU 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;

osservato che, con sentenza 20 gennaio 2009, la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso dell’accusato, annullando i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che lo concernono e rinviando gli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. In sostanza è stato ordinato all’istanza inferiore di fare allestire una perizia per determinare l’imputabilità di ACCU 1 e, se del caso, ricommisurare la pena. Per contro, nella misura in cui la autorità cantonale aveva dichiarato inammissibili le censure di arbitrio volte all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice della Pretura penale, la sentenza 2 luglio 2007 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello ha acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato dal’accusato su questi punti al Tribunale federale essendo stato a sua volta dichiarato in gran parte inammissibile. Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna - in quanto tale - sia inerente il reato principale di coazione, sia quelle inerenti le fattispecie meno gravi di ingiuria e disobbedienza a decisioni dell’autorità;

e inoltre

prevenuto colpevole di         1.  diffamazione,

1.3.  e per aver inviato a tutti i membri di Comitato della __________ e alla Pretura di __________, la missiva datata “domenica 23.9”, contenente i seguenti passaggi riferiti ai signori CIVI 1 e CIVI 2:“l’incidente è stato organizzato ad arte dai 2 coniugi () affinché io non sia presente, così da proferire le loro menzogne in tutta tranquillità!”;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 10 settembre 2009 n. 3906/2009 del AINQ 1,, che propone la condanna:

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

ricordato                            che, con decreto 20 maggio 2010, è stata decisa la riunione dei procedimenti in oggetto;

indetto                               il dibattimento 16 dicembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e le parti civili con il loro patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato;

data                                  lettura del decreto d'accusa n. 3906/2009 del 10 settembre 2010;

rilevato                              che, dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per quanto concerne la fattispecie di cui all’incarto 10.2009.555, per cui le parti civili hanno ritirato la loro querela penale del 28 settembre 2009;

ricordato                            che il procedimento penale di cui al decreto d’accusa n. 3906/2009 è stato stralciato dai ruoli con separato decreto di data odierna e che il dibattimento è proseguito per quanto concerne la fattispecie di cui all’incarto 10.2009.326;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto che venga attestata la prescrizione di gran parte dei reati a dipendenza dei relativi termini, ritenuto che per il principio dell’unità di giudizio la sentenza in quanto tale viene emanata in data odierna. In via subordinata, egli ha postulato un’ulteriore riduzione della pena a 5 aliquote giornaliere ritenuto che le cause della scemata responsabilità, che deve essere ritenuta di grado medio, divergono da quelle dello stato di grave prostrazione di cui all’art. 48 lett. c CPS;

sentito                               in replica al patrocinatore delle parti civili, il quale rinvia ai contenuti dell’art. 97 cpv. 3 CPS rilevando come la prescrizione sia stata definitivamente interrotta;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    E’ intervenuta la prescrizione dei reati e, se sì, per quali fatti?

2.    Può trovare applicazione l’art. 19 CPS?

3.    Quale deve essere l’eventuale pena?

4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19, 22, 34 segg., 42 segg., 47 segg., 97 segg., 177, 179septies, 181, 292 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

preso attodell’avvenuta crescita in giudicato della condanna - in quanto tale - di cui alla sentenza 26 luglio 2007 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio, confermata dalla sentenza 2 luglio 2007 Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, pertanto

confermaACCU 1 per i reati di:

1.  ripetuta coazione tentata, art. 181 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, __________ e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui, nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere intenzionati ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere,

con numerosi scritti composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1, dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2, rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1,

con telefonate effettuate al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,

con pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti del proprio veicolo a motore,

tentato di costringere i coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui;

2.  ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________, nel periodo dal 27 aprile 2003 all’agosto 2003, mediante scritti e-mail, lettere e cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 profferendo nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”, “carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi bugiardi conigli”, “vigliacchi”;

3.  disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, a __________ e __________, inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 due lettere da loro ricevute in data 12 febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del 31 gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell'art. 292 CP, gli era stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con lettere, telefonate o visite;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di fr. 3’200.-- (tremiladuecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 4’200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

confermala crescita in giudicato della condanna dell’imputato alla rifusione alle parti civili in solido di fr. 7’849.85 a titolo di ripetibili di sede penale e del rinvio delle stesse al competente foro per le eventuali ulteriori pretese;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta

fr.600.00multa

fr.                       250.00       tassa di giustizia

fr.                     4200.00       spese giudiziarie

fr.5050.00totale