Sachverhalt
avvenuti ad __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto daccusa del 18 maggio 2009 n. 2303/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3750.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009;
indetto il dibattimento in data 20 gennaio 2010, al quale ha presenziato laccusato personalmente, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. è laccusato da dichiarare colpevole di guida in stato di inattitudine?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.; per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2303/2009 del 18 maggio 2009.
condanna ACCU 1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’750.-; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS. Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009; indetto il dibattimento in data 20 gennaio 2010, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
1. è l’accusato da dichiarare colpevole di guida in stato di inattitudine?
E. 2 in caso affermativo quale deve essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente e deve essere comminata anche una multa?
E. 3 a chi vanno accollate tasse e spese di giudizio? Letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art.91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.; per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2303/2009 del 18 maggio 2009. condanna ACCU 1
Dispositiv
- Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-- § Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
- Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.300.00multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 300.00 spese giudiziarie fr.800.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.324
DA 2303/2009
Bellinzona
20 gennaio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Laura Rossini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 2.25 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto daccusa del 18 maggio 2009 n. 2303/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3750.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009;
indetto il dibattimento in data 20 gennaio 2010, al quale ha presenziato laccusato personalmente, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. è laccusato da dichiarare colpevole di guida in stato di inattitudine?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.; per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2303/2009 del 18 maggio 2009.
condanna ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'350.--
§ Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale