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10.2009.310

Intenzinalmente impiegare persone straniere sebbene non fosserero autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera in quanto sprovviste del necessario permesso di Polizia degli stranieri

Ticino · 2009-12-09 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.310

DA 1862/2009

Bellinzona

9 dicembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi Duca per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di         impiego di stranieri sprovvisti di permesso,

per avere, nel periodo 01.04.__________ / 10.07.__________, in qualità di responsabile delle assunzioni di personale per gli esercizi pubblici Snack Bar __________ di __________ e __________ del __________, intenzionalmente impiegato il cittadino albanese __________, che venne remunerato in almeno dieci occasioni con la somma di fr. 80/100.- a serata sebbene non fosse autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera in quanto sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1862/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 4'050.- (quattromilacinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre                    4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 maggio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 9 dicembre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso così come non è comparso il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.È l’accusato autore colpevole impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 117 cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1862/2009 del 20 aprile 2009.

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 4'050.-- (quattromilacinqanta);

§.     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

§.     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                1'500.00            multa

fr.                  150.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.1800.00totale