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10.2009.306

Circolazione senza le targhe e l'assicurazione RC

Ticino · 2010-09-08 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.306

DA 2339/2009

Bellinzona

8 settembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di         1. circolazione senza assicurazione RC

per aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile,

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

2. ripetuto abuso delle targhe

per aver ripetutamente condotto la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie __________, malgrado fossero scadute dal __________;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.;

perseguita                         con decreto d’accusa del 18 maggio 2009 n. 2339/2009 del che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 maggio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 settembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore, emntre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusata autrice colpevole di

1.1     circolazione senza assicurazione RC;

1.2     ripetuto abuso delle targhe

1.3     divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge (pto 2 del decreto)

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 96 e 97 LCStr, 96 OETV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

dai reati di condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, art. 96 cifra 1 LCStr., e abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr., per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge, art. 96 cifra 1 LS e 96 OETV., per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009 (pto 2);

condanna                         ACCU 1

alla multa di fr. 140.00 (centoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

caricaallo Stato le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1,

fr.  140.00                                 multa

fr.  140.00                                 totale

./. fr. 800.00                                 cauzione

fr. 660.00                                 a favore di ACCU 1

Distinta spese               a carico di dello Stato,

fr. 125.00                                 tassa di giustizia

fr.  225.00                                 spese giudiziarie

fr.  350.00totale