Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Le parti civili sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;
indetto il dibattimento 2 luglio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 / 17 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. furto
1.2. furto di poca entità
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 139 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di furto e di furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2098/2009 del 28 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di 1 (uno) giorno;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
dà attoche nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
nelle vie edittali,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi, Bellinzona;
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.250.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.299
2098/2009
Bellinzona
2 luglio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
alias:
detenuto dal 15 aprile 2009 al16 aprile 2009
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui e meglio:
1.1. a __________, presso il centro commerciale __________, in data ____________________ in danno a CIVI 2 sottratto un portafoglio contente CHF 3000.-;
1.2. a __________, presso il centro commerciale, in data 9.04.2009 in danno a CIVI 1 sottratto un borsello contente CHF 400.-;
2.furto di poca entità,
per avere, in data __________ a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in danno alla CIVI 3, merce per un valore di CHF 7.-;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP, richiamato l'art. 172ter CP;
perseguito con decreto daccusa del 28 aprile 2009 n. 2098/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 60 (sessanta) - (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dellart. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni uno (1)
2. Le parti civili sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;
indetto il dibattimento 2 luglio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 / 17 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. furto
1.2. furto di poca entità
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 139 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di furto e di furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2098/2009 del 28 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di 1 (uno) giorno;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
dà attoche nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
nelle vie edittali,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi, Bellinzona;
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.250.00totale