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10.2009.286

Esercitare la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale; soggiornare illegalmente e svolgere attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri

Ticino · 2009-06-25 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.286

1916/2009

Bellinzona

25 giugno 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.  esercizio illecito della prostituzione,

per avere, nel periodo __________ per una settimana, nel periodo __________ al __________ a __________ presso l’__________ nel periodo __________ per qualche giorno a __________ presso il __________, dal __________ sino al __________ a __________ presso l’__________ infranto le prescrizioni cantonali sull’esercizio della prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale;

2.  soggiorno illegale,

per avere, nel periodo __________ per una settimana, nel periodo __________ al __________ a __________ presso l’__________ nel periodo __________ per qualche giorno a __________ presso il __________, dal __________ sino al __________ a __________ presso l’__________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri,

3.  attività lucrativa senza autorizzazione,

per avere, nel periodo __________ per una settimana, nel periodo __________ al __________ a __________ presso l’__________ nel periodo __________ per qualche giorno a __________ presso il __________, dal __________ sino al __________ a __________ presso __________ svolto attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 199 CP, 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1916/2009 di data 17 aprile 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.2.  Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr.

50.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 aprile 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 25 giugno 2009, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  esercizio illecito della prostituzione

1.2.  soggiorno illegale

1.3.  attività lucrativa senza autorizzazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP, 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1916/2009 del 17 aprile 2009.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ufficio federale della migrazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.                            300.-          multa

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.                           500.-totale