Sachverhalt
non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali ed amministrative - lingiuria (che in ogni caso sarebbe stata punibile anche se fosse stato proferito solo lepiteto di coglione) va confermata così come da proposta del Procuratore pubblico;
che pertanto laccusato deve essere condannato per questo reato, motivo per cui si giustifica, tutto ben ponderato, una pena di pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.-, per un totale di fr. 90.-, già scontata con il carcere preventivo di giorni 8, ciò che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni che sarebbe altrimenti stata concessa;
che per il resto - come si evince dai precedenti considerandi - ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dalle accuse di furto e di rottura di sigilli e ha diritto a eque ripetibili;
visti gli art. 34, 42, 47, 51, 139, 177, 290 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1,
dalle imputazioni di furto e rottura di sigilli per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.
condanna ACCU 1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 aprile 2009.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 90.- (novanta), già scontata con il carcere preventivo di giorni 8 (otto), ciò che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni che sarebbe altrimenti stata concessa;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. caricatasse e spese rimanenti di complessivi fr. 500.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1500.- per ripetibili. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 450.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 550.-totale Distinta spese a carico dello Stato fr. 300.- tassa di giustizia fr. 200.- spese giudiziarie fr. 500.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.278
1769/2009
Bellinzona
26 gennaio 2010
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: avv. __________, Lugano)
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________, in data 16 luglio 2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di CIVI 1, cinque quadri (litografie), due vasi giapponesi, 1 PC portatile, due accendini doro Du Pont, le chiavi della vettura Ferrari, le chiavi del motociclo Ducati e le chiavi della vettura Honda, la scheda dellimpianto satellitare, il telecomando del garage e documentazione cartacea varia (refurtiva di valore imprecisato quantificato dalla parte civile in CHF 60'000.- circa, valore non comprovato; refurtiva in parte recuperata e restituita allamministratrice unica delle società __________ SA affittuaria dellappartamento di __________);
2.ingiuria,
per avere, a Pambio Noranco, in data 13 agosto 2005, offeso lonore di LESA 1, agente della Polizia della città di Lugano, con epiteti vari tra i quali coglione, pezzo di merda, vai a fare un culo e deficiente;
3.rottura di sigilli,
per avere, a __________ in data 16 luglio 2003, rotto e reso inefficace un sigillo ufficiale apposto dallUfficio Esecuzione e Fallimenti, per rinchiudere o identificare una cosa, allappartamento in uso a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1, 177 e 290 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 1769/2009 di data 14 aprile 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta), da dedurre gli 8 (otto) giorni di carcere preventivo sofferto.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 gennaio 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n°1 e 3 e che sia mandato esente da pena per limputazione n° 2 in applicazione dellart. 177 cpv. 2 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. furto
1.2. ingiuria
1.3. rottura di sigilli
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento della somma di fr. 1'506.40 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2009 per spese di patrocinio e il rinvio al competente foro civile per le ulteriori pretese.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dal Procuratore pubblico la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
che ACCU 1 è cittadino dorigine svizzera nato e cresciuto in Argentina, paese che ha lasciato una ventina di anni fa per trasferirsi nel Canton Ticino con tutta la sua famiglia;
che nei primi anni di permanenza nel nostro Cantone è stato maestro di ginnastica, poi ha lavorato presso una palestra ed ora fa lesercente con un salario di fr. 2'300.- netti al mese, senza poter disporre di altre entrate con la conseguenza che per vivere deve unire le forze con la sua attuale compagna, con la quale risiede in un appartamento a __________;
che a monte dei reati qui imputatigli vi è la conoscenza con CIVI 1, cittadino argentino già residente a __________, che gli era stato presentato da suo fratello __________, attivo professionalmente nel mondo del calcio come procuratore di calciatori argentini;
che in sostanza tra il 2001 e il 2002 i tre si erano accordati - a mo di investimento - per portare a __________, approfittando della gravissima crisi economica in Argentina, dei bravi e giovani giocatori argentini con lo scopo di trarne profitto in un secondo tempo vendendoli a club più prestigiosi;
che nellambito di tale accordo CIVI 1 doveva finanziare interamente il salario e le spese dei giocatori, che non pesavano quindi sulle casse del club di confine, mentre laccusato doveva da parte sua controllare quotidianamente che i talentuosi argentini (militanti in patria nella massima serie, oltre che al capocannoniere della serie cadetta) andassero a scuola, si comportassero bene, frequentassero gli allenamenti e si presentassero alle partite;
che in contropartita ACCU 1, avrebbe ricevuto una percentuale del prezzo di vendita dei giocatori, mentre la rimanenza sarebbe stata suddivisa fra CIVI 1, __________ e il calciatore stesso;
che i rapporti dellaccusato con CIVI 1 si sono gravemente deteriorati con landar del tempo e in particolare nelle settimane prima dei fatti in quanto è emerso che questi, oltre a non trattare nel dovuto modo i giocatori, non avrebbe rispettato gli impegni finanziari assunti, ritenuto altresì che le sue società anonime con sede in Ticino si trovavano in grosse difficoltà di liquidità tanto è vero che i parecchi debiti hanno poi portato alla loro chiusura;
che i giocatori argentini, in particolare a seguito dellatteggiamento di CIVI 1, al termine del campionato - pur avendo fornito ottime prestazioni, tanto da portare in pompa magna il __________ alla promozione - non sono stati venduti e quindi non vi è stato alcun guadagno per nessuno, ivi compreso laccusato, che oltretutto si è visto sfumare la remunerazione per il lavoro effettuato lungo tutto il corso dellanno;
che tuttavia CIVI 1, partito per lestero dopo la conclusione del campionato, aveva promesso che al rientro, grazie alla conclusione di un grosso affare, avrebbe sistemato tutte le sue pendenze finanziarie nel nostro Cantone e avrebbe versato diverse decine di migliaia di franchi anche allaccusato;
che in realtà nei giorni immediatamente precedenti i fatti la situazione del CIVI 1 e in particolare delle sue società in Ticino stava precipitando, come emerge dagli atti in modo inequivocabile tanto più che erano stati apposti i sigilli alla sua residenza di __________ da parte dellUfficio Esecuzione e Fallimenti di Lugano;
che in aula è del resto emerso - per bocca della difesa - che CIVI 1 sembrerebbe avere in corso più duna inchiesta penale, ma la cosa non ha potuto essere verificata anche a seguito dellassenza del Procuratore pubblico e dellinteressato, che si trova, verosimilmente, in Sudamerica;
che in concreto per quel che riguarda il primo reato imputato a ACCU 1, ovverossia il furto del 16 luglio 2003 che sarebbe stato perpetrato a __________ a danno di CIVI 1, si deve innanzitutto dire che effettivamente laccusato e la nipote di CIVI 1, tale __________, cittadina argentina e allepoca in Svizzera per un periodo di vacanza, con alloggio in un appartamento a __________ a spese dello zio - hanno effettivamente asportato gli oggetti menzionati dal decreto di accusa dalla residenza del cittadino argentino;
che tuttavia ad unattenta lettura di tutta la documentazione agli atti e per quanto emerso in sede dibattimentale, a prescindere dal valore effettivo degli oggetti che non è stato stabilito, questo giudice non ha sufficiente certezza - anche alla luce del ruolo poco chiaro avuto nella vicenda dal CIVI 1 stesso, assente dalla Svizzera in quei frangenti - che laccusato abbia agito con la volontà di appropriarsi degli oggetti sottratti, rispettivamente non è provato lindebito arricchimento;
che di conseguenza ACCU 1 nel dubbio non può essere ritenuto colpevole di furto, seppur egli stesso si sia reso conto a posteriori, a prescindere dalla rilevanza penale, di aver sbagliato ad agire come ha agito;
che per quanto riguarda la rottura dei sigilli avvenuta nella medesima circostanza del furto imputato allaccusato va detto che anche qui non vi è sufficiente certezza che sia stato ACCU 1 ad agire in prima persona;
che infatti limputato nega di aver ideato la commissione del reato in oggetto e addossa la colpa alla nipote del CIVI 1 __________, la quale del resto era lunica a possedere le chiavi per accedere allimmobile ed era presente in loco unitamente al ACCU 1 quel giorno;
che tuttal più laccusato avrebbe potuto essere ritenuto colpevole per complicità, ma tale modalità di partecipazione non può essergli ascritta non essendogli stata prospettata;
che in relazione allepisodio del 13 agosto 2005 avvenuto a Pambio Noranco - per il quale si rimprovera allaccusato di aver offeso lonore di LESA 1, agente della Polizia della città di Lugano, con epiteti vari tra i quali coglione, pezzo di merda, vai a fare un culo e deficiente - ACCU 1haammesso parzialmente i fatti, ritenuto come perlomeno ha proferito il primo degli epiteti in questione;
che egli giustifica il suo comportamento con il fatto di essere stato provocato dallagente di polizia, il quale lo avrebbe aggredito verbalmente con tono di voce inadeguato alla situazione, dandogli peraltro del tu;
che tuttavia agli atti, oltre alla versione dellagente denunciante, vi è pure il dettagliato rapporto dellagente __________, anchegli presente al momento dei fatti, che conferma la versione del collega;
che alla luce delle predette risultanze laccusato, che ha tenuto dallinizio un comportamento arrogante e maleducato (cfr. rapporto agente __________ pag. 1), non si è limitato a rispondere a una provocazione e pertanto non può trovare applicazione lart.177 cpv. 2 CP;
che abbondanzialmente da quanto emerso al dibattimento e da tutta la documentazione agli atti si evince che limputato ha un carattere sanguineo e molto impulsivo, indizio questo che rende plausibile la sua reazione e il suo atteggiamento sconveniente avuto nellevenienza concreta;
che di conseguenza - ritenuto oltretutto che lagente __________ non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali ed amministrative - lingiuria (che in ogni caso sarebbe stata punibile anche se fosse stato proferito solo lepiteto di coglione) va confermata così come da proposta del Procuratore pubblico;
che pertanto laccusato deve essere condannato per questo reato, motivo per cui si giustifica, tutto ben ponderato, una pena di pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.-, per un totale di fr. 90.-, già scontata con il carcere preventivo di giorni 8, ciò che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni che sarebbe altrimenti stata concessa;
che per il resto - come si evince dai precedenti considerandi - ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dalle accuse di furto e di rottura di sigilli e ha diritto a eque ripetibili;
visti gli art. 34, 42, 47, 51, 139, 177, 290 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1,
dalle imputazioni di furto e rottura di sigilli per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1769/2009 del 14 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 90.- (novanta), già scontata con il carcere preventivo di giorni 8 (otto), ciò che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni che sarebbe altrimenti stata concessa;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
caricatasse e spese rimanenti di complessivi fr. 500.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 550.-totale
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.-totale