Sachverhalt
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 20 aprile 2009 n. 1807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2009, al quale sono comparsi laccusato personalmente e linterprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1807/2009 del 20 aprile 2009.
condanna ACCU 1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
E. 2 Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP).
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2009, al quale sono comparsi laccusato personalmente e linterprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1807/2009 del 20 aprile 2009.
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- alla multa di fr. 800.- (ottocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 27 (ventisette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, Camorino Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: Il segretario: Distinta spese a carico diACCU 1 fr.800.- multa fr. 200.- tassa di giustizia fr. 200.- spese giudiziarie fr.1200.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.265
DA 1807/2009
Bellinzona
18 dicembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura Audi targata __________:
- a __________, autostrada __________, il __________, alla velocità di 145 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
- a __________, autostrada __________, il __________, alla velocità di 179 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
- a __________, autostrada __________, il __________, alla velocità di 178 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 20 aprile 2009 n. 1807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4500.-;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2009, al quale sono comparsi laccusato personalmente e linterprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1807/2009 del 20 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 27 (ventisette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico diACCU 1
fr.800.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr.1200.- totale