Dispositiv
- alla multa di fr. 1200.- (milleduecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.(quattrocentoquaranta), già comprese quelle del decreto daccusa. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione della circolazione, Camorino La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 1200.00 multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 200.00 spese giudiziarie fr. 40.00 testi fr. 1640.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.252
DA 1617/2009
Bellinzona
28 gennaio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di: grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto daccusa n. DA 1617/2009 di data 6 aprile 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2010, al quale è comparso laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
preso atto che prima del suo interrogatorio, al prevenuto è stata prospettata, giusta lart. 250 CPPT, la modifica del decreto daccusa in narrativa nel seguente testo corretto:
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dellodocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h,
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la derubricazione del reato in infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr, ritenuto come dalla documentazione agli atti non si possa arguire in modo certo che il superamento della velocità contestata al prevenuto sia stata di 35 Km/h, mancando segnatamente una qualsivoglia documentazione attestante i risultati della lettura dei dischi dellodocronografo, rispettivamente circa leffettuazione del collaudo dellapparecchio;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dellodocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, limputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, violato le norme della circolazione, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 109 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi dellodocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1200.- (milleduecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.(quattrocentoquaranta), già comprese quelle del decreto daccusa.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione, Camorino
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1640.00 totale