opencaselaw.ch

10.2009.251

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre

Ticino · 2009-11-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.251

DA 1828/2009

Bellinzona

12 novembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di         guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 1828/2009 di data 20 aprile 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'300.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 12 novembre 2009, al quale l’accusata non è comparsa, malgrado fosse stata convocata mediante invio raccomandato del 9 novembre 2009, preannunciando nondimeno la sua assenza con fax di data odierna, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, l’incarto della Sezione della Circolazione come pure gli accertamenti sulla situazione personale eseguiti dalla Pretura penale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.È ACCU 1 autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________ ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

2.  In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.  In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________, ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.- (milletrecento);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Sezione della circolazione, Camorino

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  500.00            multa

fr.                  200.00            tassa di giustizia

fr.                  300.00            spese giudiziarie

fr.1’000.00totale complessivo