Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.248
DA 3180/2008
Bellinzona
4 agosto 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione senza assicurazione RC,
per aver condotto lautocarro Iveco senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 marzo 2008;
reato previsto dallart. 96 cifra 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;
2. abuso delle targhe,
per aver condotto lautocarro suddetto con applicate le targhe __________, malgrado fossero scadute dal 5 febbraio 2008;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 marzo 2008;
reato previsto dallart. 97 cifra 1 e cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa dell1 settembre 2008 n. 3180/2008 del Procuratore Pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 1000.-- (recte: 100.--) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'000.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2009 dallaccusato;
ricordato che, con sentenza 2 marzo 2009 limputato era stato condannato in contumacia dal giudice Siro Quadri;
rilevato che, con scritto di data 15 aprile 2009, limputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;
indetto il dibattimento 4 agosto 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi dimputazione. In effetti egli ritiene di aver dimostrato, producendo la carta verde e le dichiarazioni dellassicuratore __________, che il veicolo era regolarmente assicurato. Per quanto concerne le targhe, rileva come la gendarmeria francese gli aveva assicurato che esse, pur essendo scadute, gli consentivano di recarsi sino allofficina per effettuare i lavori di riparazione. Puntualizza infine come, nonostante le sue insistenze, la polizia ticinese non gli abbia mai restituito la patente sequestratagli al momento del controllo, a suo dire in maniera irregolare. Le autorità cantonali nemmeno hanno risposto alle sue richieste scritte di delucidazione. A seguito del sequestro egli non ha più potuto guidare e quindi non ha più potuto lavorare. Chiede pertanto pure che lo Stato gli risarcisca la perdita di guadagno;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Circolazione senza assicurazione RC,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 e 97 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3180/2008 dell1 settembre 2008;
e lo prosciogliedallaccusa di conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
ordinalo sblocco e la restituzione immediata della patente di guida germanica intestata allaccusato n. __________ o __________, rilasciata dal Comune di __________ (Germania);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.150.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.350.00totale