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10.2009.23

Ticino · 2009-05-27 · Italiano TI
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Offendere l'onore di una persona tacciandola di "barbona" e "stronza"

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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 27.05.2009 10.2009.23 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 27.05.2009 10.2009.23 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.05.2009 10.2009.23

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "barbona" e "stronza"

Incarto n. 10.2009.23 DA 4865/2008 Bellinzona 27 maggio 2009 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare ACCU 1 prevenuto colpevole di        ingiuria, per avere, a __________, il __________, offeso l’onore di CIVI 1, proferendo al suo indirizzo i termini di “barbona” e “stronza”; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall'art. 177 CP; perseguito                         con decreto d’accusa n. 4865/2008 di data 15 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 90.- (novanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP) .

5.  La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile; vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 27 maggio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 7 aprile 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto                          nelle forme contumaciali; data                                  lettura del decreto d'accusa; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. 2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________.__________ 6. letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti dichiara ACCU 1 autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4865/2008 del 15 dicembre 2008. condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 100.- (cento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________, ma l’ammonisce formalmente. dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura. avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                  100.00            multa fr.                  100.00            tassa di giustizia fr.                  150.00            spese giudiziarie fr. 350.00 totale