Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.222
1511/2009
Bellinzona
16 marzo 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da:
prevenuto colpevole di 1. truffa, ripetuta
per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nellapposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito allacquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente lerrore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata;
2.falsità in documenti, ripetuta
per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso, a scopo dinganno, di un documento falso, in particolare, per avere, trasmesso alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate, per lincasso, sapendo o dovendo presumere che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate,
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa del 30 marzo 2009 n. 1511/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(cinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Ordina, ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la confisca e la distruzione delle ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate (art. 69 CP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 2 aprile 2009;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
prospettati richiamato lart. 250 cpv. 1 CPP, i reati di:
-complicità in truffa per avere, a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, aiutato intenzionalmente in via di omissione terze persone, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nellapposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da queste terze persone in seguito allacquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, aiutato ad ingannare con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente lerrore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata;
-complicità in falsità di documenti, per avere a __________, nel periodo giugno / luglio 2007, aiutato in via di omissione gli autori della truffa di cui al punto 1 a confezionare documenti falsi, sapendo o dovendo presumere che le firme apposte sulle ricevute erano false;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. truffa, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo giugno/luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nellapposito apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito allacquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente lerrore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata?
1.2. falsità in documenti, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo giugno/luglio 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso, a scopo dinganno, di un documento falso, in particola-re, per avere, trasmesso alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate, per lincasso, sapendo o dovendo presumere che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate?
2. E ACCU 1 autore colpevole di:
2.1. complicità in truffa?
2.2. complicità in falsità in documenti?
3. In caso di condanna quale deve essere la pena?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione delle ricevute sottoscritte dai detentori delle carte falsificate?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., come segue agli altri quesiti;
proscioglieACCU 1dalle accuse di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP);
assegnale tasse e le spese allo Stato;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.--totale